Illustrazione degli emendamenti RAUTI al DDL 1458
(Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze Armate)
AS 1458
1.0.1
RAUTI
Articolo 1
Art. 1-bis
(Ulteriori modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
All’articolo 665 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportare le seguenti modifiche:
1. al comma 1, le parole «e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali inferiori e superiori delle forze di completamento dell’Arma dei carabinieri», e le parole «34° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «50° anno di età».
2. dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Gli ufficiali delle forze di complemento vincitori di concorso frequentano il corso formativo con il grado di capitano e, al termine del corso, sono iscritti in ruolo con tale grado dopo l’ultimo dei pari grado in ruolo e con precedenza rispetto agli ufficiali provenienti dalle forze di completamento con il grado di capitano».
AS 1458
1.0.2
RAUTI
Articolo 1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 1-bis
(Ulteriori modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)
All’articolo 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole «volontari in ferma breve», sostituire le parole «e ferma prefissata» con le seguenti: «, ferma prefissata, degli ufficiali di complemento e delle forze di completamento».
RAUTI – Emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 all’AS 1458
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