ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2597
G/2597/1/4
Candura, Fusco, Casolati, Pepe
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 9 del provvedimento prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base a principi e criteri direttivi;
tra questi criteri vi è la ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l’anno 2033, nell’ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall’articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
un ulteriore criterio prevede un incremento organico, non superiore a diecimila unità, di volontari in ferma prefissata nonché di personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento,
impegna il Governo
a rimodulare la ripartizione, nell’esercizio della delega, del numero delle dotazioni organiche del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell’Aeronautica militare, nel numero massimo dell’incremento organico di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) del provvedimento;
a prevede, in un futuro provvedimento, un incremento, rispetto a quanto già previsto dalla delega, nel limite massimo di ulteriori 10.000 unità, così da portare l’organico complessivo dello strumento militare ad un massimo di 170.000 unità complessive di personale, con particolare attenzione all’aumento delle unità presso la Marina Militare, Forza armata che più di tutte ha visto concretizzarsi gli obiettivi della legge n. 244 del 2012;
ad aggiornare progressivamente le spese militari, comprese quelle di funzionamento, e a riporre la massima attenzione ai programmi relativi al rinnovamento delle capacità di combattimento delle forze pesanti, concentrandosi nei riguardi dei progetti relativi al futuro MBT nazionale, ovvero all’ammodernamento dei sistemi di artiglieria terrestre;
G/2597/2/4
Gasparri
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge, n. 2597, recante “Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale”,
premesso che:
la crisi ucraina ha profondamente mutato gli assetti geopolitici europei ed internazionali evidenziando l’importanza di investire nel settore della difesa per poter garantire l’adempimento dei compiti assegnati alle Forze armate;
lo scenario geostrategico che già da anni era in profonda evoluzione ha subito un nuovo mutamento fondamentale; infatti, l’instabilità derivante dalla crisi ucraina richiede un nuovo impegno da parte dell’Unione europea e dell’Alleanza Atlantica e dei Paesi membri per rispondere a questa nuova sfida;
l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 ha visto le Forze Armate in prima linea mettendo a disposizione della collettività le migliori capacità umane e materiali attraverso un impiego su larga scala delle componenti operative e logistiche a fianco della Protezione Civile e del Commissario Straordinario per supportare l’implementazione del piano vaccinale su tutto il territorio nazionale;
la tecnologia è diventata un pilastro fondamentale, in particolare nel settore della difesa: gli strumenti militari sono diventati prodotti ad altissimo contenuto tecnologico il cui impiego deve essere affidato a personale altamente addestrato;
l’articolo 9 del provvedimento in esame delega il Governo a adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi;
l’articolo 9 comma 1 lettera c) indica tra i principi e i criteri direttivi della delega la previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unità, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;
il disegno di legge in esame prevede la proroga del termine, sino all’anno 2033, per il graduale conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale delle Forze armate, fissate attualmente a 150.000 unità;
è prevista altresì la rimodulazione degli organici dei sottufficiali e dei volontari, fermi restando i volumi organici complessivi e quelli di ciascuna Forza armata;
il disegno di legge introduce un nuovo sistema di ferme articolato in una ferma iniziale di 3 anni e una successiva ferma triennale, al termine della quale tutti i volontari (in possesso di determinati requisiti) transitano nel servizio permanente;
è inserita nel disegno di legge la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevedendo, tra l’altro, la ridefinizione della ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare delle dotazioni organiche, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, nonché la possibilità di incrementare gli organici dei volontari in ferma prefissata iniziale e del personale militare ad alta specializzazione in misura non superiore a 10.000 unità, così portando le dotazioni organiche complessive a 160.000 unità
alla luce dell’evoluzione degli scenari geopolitici internazionali,
considerato che:
nel corso delle audizioni è emersa l’esigenza di aggiornare l’organico complessivo anche relativamente a ruoli ufficiali e marescialli al fine di non perdere competenze e mettere a rischio le capacità operative;
in sede di dibattito è stata segnalata la questione relativa all’aumento esponenziale del personale operativo delle Forze Armate che, a causa della perdita dell’idoneità, transita nelle aree funzionali del personale civile ma viene comunque computato nelle dotazioni organiche della singola Forza Armata andando a diminuire, di fatto, le unità di personale che svolgono i compiti operativi assegnati;
impegna il Governo:
ad individuare, in aderenza alle specifiche esigenze delle singole Forze Armate, i profili delle unità aggiuntive previste dall’articolo 9, in modo tale da rispondere pienamente alle esigenze operative e sopperire alle particolari criticità emerse sugli assetti organizzativi rispetto alle esigenze di impiego nazionali ed internazionali;
a considerare – anche nell’ambito dell’esercizio della delega legislativa contenuta nell’articolo 9 – la possibilità di escludere dalle dotazioni organiche delle singole Forze Armate il personale militare che ha perso l’idoneità e che per questo transita nelle dotazioni organiche dei ruoli civili della Difesa anche istituendo un ruolo complementare in soprannumero degli organici delle singole forze armate al fine garantire una reale corrispondenza delle dotazioni organiche che la legge assegna alle singole Forze armate;
a valutare la possibilità, nell’ambito dei discendenti decreti legislativi o di altri provvedimenti legislativi, di:
aggiornare progressivamente le spese militari, comprese quelle di funzionamento, in ossequio agli impegni internazionali assunti dall’Italia e nel rispetto delle modalità indicate nel Documento di Programmazione Pluriennale della Difesa;
incrementare, da 10.000 a 20.000 unità, la possibilità di ampliamento dell’organico complessivo delle Forze armate previsto dalla delega, in modo da attestare lo strumento militare attorno alle 170.000 unità complessive di personale;
aumentare, in percentuale, i numeri del personale militare in ferma iniziale, allo scopo di impedire l’invecchiamento progressivo dello strumento;
venire incontro alle esigenze, rappresentate dalle Forze armate a più alta specializzazione tecnica, di preservare il personale che ha acquisito la necessaria formazione ed esperienza, non disperdendone il patrimonio di capacità;
favorire il processo di coordinamento delle strutture militari, anche istituendo una commissione di avanzamento di vertice in senso più spiccatamente interforze;
impegna altresì il Governo a
dare una definizione normativa e giuridica agli impegni sollecitati anche da una delibera del Cocer Interforze, quali:
coda contrattuale circa l’armonizzazione delle previsioni in materia di compenso per lavoro straordinario, nell’ambito del comparto difesa e sicurezza;
attivazione del tavolo negoziale relativo alla previdenza, attesi i contenuti della legge di bilancio per l’anno 2022;
area negoziale del personale dirigente, per la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i trienni 2018-2020 e 2021-2023;
riforma delle casse previdenziali esistenti, istituzione della cassa previdenziale ruolo graduati.
Art. 3
3.1
Rauti, Petrenga
Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 8) con il seguente:
«8) all’articolo 704, comma 1-bis, le parole: «o che il fatto non costituisce reato» sono sostituite dalle seguenti: «, che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela o per prescrizione».
Conseguentemente, all’articolo 2204-bis, le parole: «o che il fatto non costituisce reato» sono sostituite dalle seguenti: «, che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela o per prescrizione».
3.2
Rauti, Petrenga
Al comma 1, lettera a), numero 10), dopo il capoverso 10.1) aggiungere il seguente:
“10.1-bis) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «80»;
alla lettera b), la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «80»;
alla lettera c), la parola: «45» è sostituita dalla seguente: «70»;
alla lettera d), la parola: «60» è sostituita dalla seguente: «70»;
alla lettera e), la parola: «45» è sostituita dalla seguente: «70».”
3.3
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis). Dopo l’articolo 705 è aggiunto il seguente:
«Art. 705-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento presso altre pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro degli idonei non vincitori dei concorsi delle carriere iniziali delle Forze Armate, le relative graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
2. A tali graduatorie è possibile attingere per la copertura di posti vacanti in altre pubbliche amministrazioni, previa individuazione del corrispondente livello di inquadramento, ove ciò sia compatibile con le esigenze funzionali delle medesime amministrazioni.
3. Alle medesime graduatorie può farsi riferimento anche per la copertura di posti vacanti presso i Corpi di polizia municipale e provinciale, sempre previa individuazione del corrispondente livello di inquadramento.».
3.4
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
“f-bis). All’articolo 990 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Il richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, dei professionisti iscritti agli albi non preclude la possibilità di esercitare la libera professione o ricoprire cariche in società, non ne preclude l’iscrizione all’albo di appartenenza e non sospende l’iscrizione alla cassa di previdenza di categoria a cui il professionista è iscritto».”
3.5
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
“n-bis). L’articolo 988-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 988-bis
(Richiami in servizio dalla riserva di complemento)
1. L’ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, fino ai limiti di età previsti per detto ruolo».”
3.6
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) All’articolo 993, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
“6. Gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento potranno beneficiare del computo dei contributi previdenziali a carico dell’Amministrazione sin dal primo richiamo in servizio di almeno 180 giorni o superiore, su istanza degli interessati che non hanno avuto nessun altro rapporto di lavoro per l’anno considerato, fino a raggiungere la copertura dell’intero anno. Per il computo del periodo totale, un periodo di servizio superiore a 10 giorni si considera arrotondato al mese. Per i periodi inferiori a sei mesi e superiori a 90 giorni, la contribuzione previdenziale spettante è di sei mesi.»
3.7
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
«n-bis) all’articolo 1010, sostituire le parole da «i seguenti limiti di età» fino alla fine dell’articolo con le seguenti: «il limite di 70 anni di età.».
3.8
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
n-bis) all’articolo 1014, comma 1, lettera b), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
3.9
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:
s-bis) all’articolo 2199, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatta salva la riserva di posti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fino al 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 703 del presente codice, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo militare della Croce rossa, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere.».
3.10
Rauti, Petrenga
Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
“u) l’articolo 1076 è sostituito dal seguente:
Art. 1076
(Promozione in particolari situazioni degli ufficiali)
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.
2. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
3. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti. I medesimi benefici si applicano altresì, fino al 31 dicembre 2017, ai soli ufficiali richiamati in servizio nell’anno in cui essi maturano il passaggio nella riserva di complemento.”
3.0.1
Rauti, Petrenga
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Articolo 3-bis
Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all’articolo 1084-bis, al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo».”
Art. 5
5.0.1
Rauti, Petrenga
Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:
“Articolo 5-bis
(Modifiche all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78)
1. All’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «presso centri e nuclei aerosoccorritori,» sono inserite le seguenti: «nonché al personale dell’Esercito “acquisitore obiettivi” e “ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per il personale dell’Esercito “acquisitore obiettivi” e “ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell’indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Al medesimo personale dell’Esercito “acquisitore obiettivi” e “ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l’indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei, “acquisitori obiettivi” e “ranger”»;
Articolo 5-ter
(Modifica all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52)
1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 9 è abrogato.
Articolo 5-quater
(Modifica all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171)
1. All’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, dopo le parole: «del Capo di Stato Maggiore della Difesa» sono inserite le seguenti: «, nonché al personale dell’Esercito “Acquisitore obiettivi” e “Ranger” in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali».
Art. 5-quinquies
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 4.150.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.0.2
Rauti, Petrenga
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Articolo 5-bis
Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 2210-bis, aggiungere il seguente:
«Articolo 2210-ter
(Ruolo Straordinario ad esaurimento)
1. In applicazione dell’articolo 2210, solo per l’anno 2022, gli ufficiali delle forze di complemento dell’esercito, della marina e dell’aeronautica che negli ultimi cinque anni hanno totalizzato almeno trentasei mesi di servizio, di cui ventiquattro mesi in richiami in servizio, possono partecipare a un concorso a titoli per il transito in servizio permanente effettivo – ruolo straordinario ad esaurimento, senza limiti di età, a condizione che:
a) siano stati reclutati con bando di concorso pubblico;
b) abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni dal 31 dicembre 2021 con almeno un richiamo.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce i criteri di valutazione stabilendo, in particolare:
a) la precedenza al candidato più anziano di età e/o di grado in caso di parità di punteggio tra più candidati;
b) la preferenza, nella determinazione della graduatoria, per i candidati già valutati «di fama indiscussa nelle materie delle Forze Armate» dai rispettivi Stari Maggiori;
c) il transito in ruolo con la conservazione del grado e dell’anzianità alla data del bando di concorso;
d) le modalità per la promozione, con decorrenza dalla data del passaggio, al grado superiore e anche oltre il grado massimo previsto dal ruolo di provenienza per gli ufficiali dalla riserva di complemento, con la permanenza in servizio fino ai limiti previsti per detto ruolo;
e) la possibilità, per gli ufficiali in possesso della laurea magistrale, di poter beneficiare del riscatto d’ufficio solo se tale possibilità era già prevista dai concorsi in servizio permanente effettivo dell’arma o del corpo di appartenenza.
f) la permanenza in servizio degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento, fino al limite di 63 anni, estensibile a 65 anni se non raggiungono sufficienti anni di contribuzione previdenziale per il collocamento in quiescenza, a domanda degli interessati.
3. La consistenza complessiva dei ruoli di cui al comma 1 è così stabilita:
a) Esercito: n. 50;
b) Marina: n. 30;
c) Aeronautica: n.20.”
5.0.3
Rauti, Petrenga
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Articolo 5-bis
(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)
1. All’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura percentuale dell’indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell’indennità di impiego operativo di base.
5. Il personale di cui al quarto comma percettore dell’indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l’indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell’intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.0.4
Rauti, Petrenga
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Articolo 5-bis
(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo parziale» sono inserite le seguenti: «e per i rapporti a tempo determinato del personale richiamato in servizio per esigenze di completamento delle Forze armate».”
[Fonte: www.senato.it]