Atto n. 1-00033
Pubblicato il 30 luglio 2018, nella seduta n. 28
IANNONE , MARSILIO , GARNERO SANTANCHE’ , BALBONI , LA PIETRA , NASTRI , RAUTI , RUSPANDINI , CIRIANI , URSO , BERTACCO
Il Senato,
premesso che:
ai sensi dell’articolo 114, comma primo, della Costituzione, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato;
le Province e le Città metropolitane, così come i Comuni e le Regioni, sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (articolo 114, comma secondo);
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative (articolo 118, comma secondo, della Costituzione) e hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (articolo 119, comma primo, della Costituzione);
con la legge 7 aprile 2014, n. 56, si è disposta una radicale riforma della struttura istituzionale delle Province, con l’abolizione delle Giunte e dell’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale, e si sono ridefinite le funzioni fondamentali loro demandate: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
la stessa legge ha disciplinato l’istituzione delle Città metropolitane di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, in sostituzione delle omonime Province;
alle Città metropolitane, oltre alle funzioni fondamentali delle province individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, ed a quelle attribuite dalle Regioni, spettano le seguenti funzioni: a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, il Consiglio metropolitano è invece eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Città metropolitana. Lo statuto della Città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale, ma è condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del Consiglio metropolitano a suffragio universale, l’articolazione del territorio del Comune capoluogo in più Comuni;
le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono da ritenersi di natura transitoria, in quanto adottate con la formula “in attesa della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione” (articolo 1, comma 5, per quanto riguarda le città metropolitane e articolo 1, comma 51, per quanto attiene alle Province);
la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, cui fa riferimento la legge, è stata bocciata col voto referendario del 4 dicembre 2016;
oggi, nel Paese, sono 80 le Province attive, cui devono aggiungersi 14 Città metropolitane (10 nelle regioni a statuto ordinario, Cagliari in Sardegna e Palermo, Catania e Messina in Sicilia) e 6 liberi Consorzi comunali istituiti dalla Regione Siciliana (per le quali è pendente in Corte costituzionale un ricorso del Governo contro l’elezione diretta degli organi istituzionali). La Regione Friuli-Venezia Giulia ha invece abolito le sue 4 province sostituendole con 18 Unioni territoriali intercomunali;
la Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata dal Parlamento con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, ed in vigore per il nostro Paese dal 1° settembre 1990, stabilisce che “per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici” e che “tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti”;
il numero delle Province italiane negli anni ha subito un aumento esponenziale, dalle 59 presenti nel 1861 al momento dell’unità d’Italia (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Lazio non facevano però ancora parte dello Stato) alle 110, picco massimo, del 2009. Oggi, tra Province, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane (escludendo Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) si possono contare 100 diversi enti;
negli anni si sono susseguite varie proposte inerenti alla riduzione del numero delle Province: il Governo Monti, nel 2012, varò un decreto, mai convertito in legge, per passare, nelle regioni a statuto ordinario, da 86 a 51 enti, la Società geografica italiana propone l’istituzione di 36 dipartimenti (addirittura abolendo le Regioni), la stessa UPI (Unione delle Province d’Italia) ha più volte sostenuto la necessità di razionalizzare il numero delle province,
impegna il Governo ad assumere iniziative, anche normative, volte a:
a) sentite le Regioni e gli enti interessati, ridurre il numero di Province e Città metropolitane, al fine ottimizzare la dimensione demografica, territoriale e economica degli enti;
b) consentire l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio metropolitano, facendosi promotore dell’eliminazione della disposizione di legge inerente alla suddivisione del comune capoluogo in più Comuni e dell’approvazione del necessario sistema elettorale;
c) ripristinare l’elezione diretta del presidente e del Consiglio provinciale;
d) rivedere la forma di governo di Province e Città metropolitane, ripristinando le Giunte provinciali ed istituendo quelle metropolitane.
[Fonte: www.senato.it]