Atto n. 4-00100
Pubblicato il 29 maggio 2018, nella seduta n. 7
Trasformato
URSO , BALBONI , DE BERTOLDI , ZAFFINI , RAUTI – Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali. –
Premesso che:
il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), è volto ad adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
il provvedimento ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari, nonostante la citata normativa europea abbia abrogato, tra le altre, la direttiva 2000/13/CE, che aveva concesso agli Stati membri la facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preimballati;
tale previsione è stata resa possibile sulla base dell’articolo 114, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale sancisce la possibilità per uno Stato membro di richiedere di mantenere proprie disposizioni nazionali, giustificate sulla base di alcune esigenze (tra le quali quelle legate alla tutela della salute e dell’ambiente), nonostante sulla materia sia stata adottata una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, ovvero del Consiglio o da parte della Commissione; in tal caso è previsto che il Paese membro debba notificare tali disposizioni alla Commissione, precisando i motivi del mantenimento;
come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto, la possibilità di introdurre l’obbligo era subordinata, inoltre, al rispetto delle disposizioni recate dalla direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi delle società dell’informazione; al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e la massima trasparenza, la direttiva prevede che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale debba essere comunicata alla Commissione europea, con indicazione espressa dei motivi che ne giustificano la formulazione;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
le autorità italiane, lo scorso 28 settembre 2017, hanno notificato alla Commissione europea lo schema del suddetto decreto legislativo, sulla base di quanto previsto dall’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, a quanto pare interrompendo il processo di notifica previamente attivato ai sensi invece di una disposizione del regolamento (UE) n. 1169/2011;
il 30 gennaio 2018, la Commissione europea, senza entrare nel merito del contenuto, ha emesso una decisione di rigetto della notifica, ritenendola irricevibile, conformemente all’articolo 114, paragrafo 6, del TFUE: in sostanza, trattandosi di uno schema di decreto non in vigore al momento della notifica, ha specificato che il provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4, del TFUE, che riguarda unicamente disposizioni nazionali vigenti;
le disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria sono divenute applicabili lo scorso 5 aprile 2018;
tenuto conto che, a quanto risulta agli interroganti:
numerose sono le aziende interessate che in questi mesi hanno sostenuto costi finanziari anche ingenti, al fine di adeguarsi alla nuova regolamentazione;
la superficialità, anche tecnica, con la quale, a parere degli interroganti, il Governo ha affrontato l’intera materia, oltre a confermare l’inefficacia degli interventi adottati a tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del made in Italy, rischia di provocare gravi danni economici e seri svantaggi competitivi alle molteplici imprese operanti nel settore;
la previsione di un obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta, in ogni caso, una misura estremamente utile e opportuna, al fine di assicurare non solo una corretta e completa informazione al consumatore, ma una più efficace tracciabilità dei prodotti da parte degli organi di controllo e una celere tutela della salute,
si chiede di sapere:
quali ulteriori informazioni i Ministri in indirizzo ritengano di dover fornire al fine di fare chiarezza sulla questione, anche nell’interesse dei consumatori e dei produttori interessati;
quali misure abbiano predisposto o stiano predisponendo nelle sedi competenti, anche europee, al fine di ovviare alle problematiche evidenziate e consentire una piena e corretta applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
[Fonte: www.senato.it]