Atto n. 4-00381
Pubblicato il 17 luglio 2018, nella seduta n. 22
MARSILIO , BALBONI , DE BERTOLDI , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , CIRIANI , ZAFFINI , RAUTI – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. –
Premesso che:
l’INPS eroga ai cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari, un assegno sociale attualmente pari a 453 euro per 13 mensilità, in presenza di determinate condizioni, tra cui l’aver compiuto 66 anni e 7 mesi di età; lo stato di bisogno economico; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) e residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
come si legge nella pagina web dedicata dell’INPS: «il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene avviene annualmente»; inoltre esso «non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero. Se il soggiorno all’estero del titolare dura più di trenta giorni, l’assegno verrà sospeso. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata»;
a quanto risulta agli interroganti, le strutture territoriali dell’INPS, per quanto concerne le verifiche di effettiva residenza sul territorio nazionale, che dovrebbero avvenire a norma di legge “annualmente”, sono, in realtà, del tutto prive della titolarità ad accertare tale stato di fatto, dovendo sempre appoggiarsi alla Guardia di finanza ovvero alla Polizia municipale; in sostanza mancherebbe una specifica norma, primaria o secondaria, volta a prevedere l’esercizio diretto da parte dei dipendenti dell’INPS del potere di verifica della residenza nei confronti dei soggetti stranieri percipienti l’assegno sociale;
tale situazione determina, dunque, evidenti ritardi ovvero gravi mancanze nella rigorosa verifica annuale del requisito della continuità della residenza sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri al fine della riscossione dell’assegno sociale, da cui evidente il proliferare di truffe ai danni dell’INPS da parte di soggetti stranieri che continuano a percepire l’assegno sociale pur essendo di fatto rientrati nei Paesi di origine (si veda l’articolo de “il Fatto Quotidiano” del 23 maggio 2016: “Inps, maxi truffa da oltre 16 milioni sugli assegni sociali: denunciate 517 persone in 19 regioni”, che comprova come il fenomeno assuma effettivamente contorni allarmanti con discendenti effetti deleteri per le casse dell’INPS),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative intendano sollecitamente porre in essere al fine di effettuare le necessarie e stringenti verifiche sulla provvidenza e, in particolare, di consentire all’INPS, a mezzo di propri funzionari ed ispettori, di effettuare direttamente, senza doversi necessariamente rivolgere ad altre strutture pubbliche, le verifiche sul requisito della continuità della residenza sul territorio nazionale da parte di cittadini stranieri al fine della riscossione dell’assegno sociale;
quali ulteriori iniziative intendano sollecitamente porre in essere onde assicurare una costante e capillare verifica sull’intero territorio nazionale della titolarità del requisito dell’effettiva residenza dei soggetti stranieri che percepiscono l’assegno sociale e per l’effetto impedire che il medesimo sia fondato su meri artifizi di residenza per soggetti in realtà rientrati nei Paesi d’origine con conseguente truffa ai danni dell’INPS.
[Fonte: www.senato.it]