Roma, 6 ago. (askanews) – Considerato che: a tale contingente devono essere garantite idonee condizioni di lavoro e sistemazione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 86 del 2001 il quale dispone che il personale possa essere impegnato fino ad un massimo di 120 giorni all’anno e per non più di 12 ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo e che devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo; il servizio connesso all’operazione risulta articolato su turni di 6 ore continuative, a cui vanno ad aggiungersi gli spostamenti da e per l’obiettivo assegnato, con tempi decisamente più lunghi rispetto ai normali servizi di guardia svolti nelle caserme, generalmente della durata massima di 2 ore; (Segue) Ral 20180806T064736Z
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