Atto n. 1-00038
Pubblicato il 19 settembre 2018, nella seduta n. 37
IANNONE , GARNERO SANTANCHE’ , ZAFFINI , RUSPANDINI , URSO , LA PIETRA , RAUTI , MARSILIO , DE BERTOLDI
Il Senato,
premesso che:
l’articolo 4, comma 1-bis , del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modifiche, dalla legge n. 96 del 2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, dispone che “Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019”;
il medesimo articolo 4, ai commi 1-quater e 1-quinquies , prevede: a) un concorso straordinario al quale potranno partecipare i diplomati magistrali e i laureati in Scienze della formazione primaria che hanno maturato 24 mesi di servizio negli ultimi 8 anni, anche non continuativi; b) concorsi ordinari per titoli ed esami, con cadenza biennale, per tutti coloro i quali non hanno prestato servizio per 24 mesi;
la disposizione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis , lettera a), del decreto-legge n. 87 è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge n. 68 del 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
l’articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999 relativamente all’assunzione di persone disabili attraverso il concorso pubblico recita che i disabili “iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, (presupposto indispensabile per la partecipazione ai concorsi è l’iscrizione nelle liste speciali, elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica che raggruppa tutte le disabilità); i requisiti previsti per l’iscrizione a detti elenchi sono: a) individui con invalidità civile di grado superiore al 45 per cento; b) invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33 per cento; c) non vedenti e sordomuti; d) invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; in secondo luogo, il requisito della disoccupazione;
l’articolo 25, comma 9-bis, della legge n. 114 del 2014, inserito in fase di conversione, modifica il comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 68 del 1999, eliminando l’inciso “anche se non versino in stato di disoccupazione” (volendo così privilegiare i disabili che si trovano in stato di disoccupazione) e stabilisce che la persona con disabilità dovrà essere disoccupata sia al momento della partecipazione al concorso, come prevede l’articolo 8 della legge n. 68 del 1999 che non è stato mai modificato, sia al momento dell’assunzione;
con la sentenza del TAR Campania, V sezione, del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395, appare evidente che lo stato di disoccupazione debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di beneficiare dell’aliquota di posti a concorso, sino al momento dell’assunzione;
il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 (“Jobs Act”), prevede che, per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato, l’istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l’iscrizione se svolgono un’attività lavorativa che comporta, nel corso dell’anno solare, un reddito lordo non superiore a 8.000 euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a 4.800 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale;
la perdita dello stato disoccupazione si ha nei seguenti casi: 1) avvio di un’attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato della durata superiore a 6 mesi: la perdita è automatica e regolata dai meccanismi della sospensione (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015); 2) avvio di un’attività di lavoro autonomo di qualsiasi durata: la perdita viene accertata nel momento in cui, come da patto di servizio personalizzato, vi è una comunicazione con autocertificazione da parte dell’utente (articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015); 3) in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo (articolo 20, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2015); 4) il lavoratore disabile licenziato per riduzione di personale o per un giustificato motivo oggettivo ha diritto a reiscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio, mantenendo la posizione che aveva acquisito, come se non fosse stato mai cancellato;
alla luce di quanto esposto, si rileva un grave pregiudizio nei confronti della categoria dei docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve previsto dalla legge n. 68 del 1999, i quali, attraverso la trasformazione dei loro contratti di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, con termine finale fissato al 30 giugno 2019, paradossalmente, si troveranno nell’impossibilità di iscriversi negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999 quindi, in concreto, con il rischio di non poter far valere il proprio diritto di disabile,
impegna il Governo ad assumere iniziative urgenti per eliminare gli effetti pregiudizievoli che stanno subendo i suddetti docenti appartenenti alle categorie protette, prevedendo che gli stessi siano inseriti nelle quote di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n. 68 del 1999, previste dal concorso, anche in deroga alle disposizioni vigenti in merito all’accesso alle suddette quote.
[Fonte: www.senato.it]