Atto n. 4-02234
Pubblicato il 8 ottobre 2019, nella seduta n. 152
CALANDRINI , CIRIANI , RAUTI , BALBONI , IANNONE , LA PIETRA , PETRENGA , TOTARO , URSO – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:
l’articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ha introdotto la previsione dell’indizione annuale, per ciascuna delle annualità tra il 2001 e il 2005, di concorsi, per titoli ed esami, per l’accesso al ruolo direttivo speciale, da parte degli ispettori di Polizia di Stato;
quest’ultima categoria rappresenta la “spina dorsale” delle forze di polizia, includendo, tra le altre figure, quelle dei comandanti di reparto, dei responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure, dei responsabili di sezioni delle squadre mobili o delle Digos nelle varie Questure, delle sezioni di polizia scientifica, ferroviaria, postale eccetera;
come rappresentato agli interroganti, l’attuazione della previsione è stata a lungo disattesa dall’amministrazione competente per l’emanazione dei rispettivi bandi di concorso per ciascuna delle annualità, determinando l’emersione di un grave danno al comparto del personale della Polizia di Stato per effetto della mancata attuazione e, segnatamente, per la denegata possibilità di progressione di carriera;
conseguentemente, gli interessati, per i profili relativi alla denegata possibilità di progressione di carriera e avanzamento nel ruolo direttivo, hanno proposto ricorso dinanzi al Tar del Lazio: ricorso accolto con sentenza n. 01439/2016 del 2 febbraio 2016;
successivamente, il Governo, con decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, articolo 2, comma 1, ha previsto, nell’ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, l’istituzione di un nuovo e diverso ruolo, denominato “ruolo direttivo ad esaurimento” sostitutivo del “ruolo direttivo speciale”, prevedendo altresì che all’istituzione del ruolo stesso si provvedesse attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità e riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005 di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 334;
tale intervento, comunque tardivo e adottato dopo ben 17 anni dalla previsione di cui al decreto legislativo n. 334, anziché risultare risolutivo rispetto alle annose problematiche generate e ai pregiudizi arrecati alla categoria, risulta invece ancora penalizzante nei loro riguardi sotto una pluralità di profili;
in particolare, gli interessati lamentano anzitutto come la sostituzione del ruolo direttivo speciale con il ruolo direttivo ad esaurimento abbia determinato una denegazione della possibilità di sviluppo di carriera, in quanto l’originario ruolo direttivo speciale prevedeva uno sviluppo di carriera articolato in una duplice qualifica nel ruolo di vice questore (vice questore aggiunto e vice questore), mentre il ruolo direttivo ad esaurimento prevede solo la qualifica di commissario capo (id est il gradino iniziale del ruolo dei funzionari rivestito al primo giorno di servizio);
inoltre, determinando un inquadramento in un parametro stipendiale sfavorevole (nello specifico, parametro stipendiale 136, riferito alla qualifica vice commissario, inferiore di 12 punti rispetto al parametro 148, riferito alla qualifica apicale degli ispettori rivestita prima del concorso); e ancora, ulteriori svantaggi deriverebbero dall’inquadramento giuridico nel ruolo di vice commissario con decorrenza dal 26 febbraio 2018, e non dalle diverse annualità dal 2001 al 2005, con danno enorme e irreversibile poiché non possono essere recuperati i diversi livelli di avanzamento di carriera;
si segnala come tutti i citati profili sono stati trattati in sede parlamentare nei lavori preparatori del decreto legislativo n. 95 del 2017 e che, precisamente, nelle Commissioni riunite 1a e 4a del Senato durante la Legislatura XVII in sede consultiva su atti del Governo nell’ambito della valutazione dello schema di decreto legislativo n. 395, e in questa sede fu raccomandato, in particolare, l’inquadramento “alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018”;
oltre a segnalare i diversi profili di pregiudizio materiale che la situazione determina nei loro riguardi, gli interessati percepiscono tutta la vicenda come una forma di avversione nei loro riguardi da parte delle amministrazioni responsabili dei provvedimenti, segnatamente lo stesso Ministero dell’interno, che avrebbe più volte annunciato di voler intervenire in ristoro dei danni determinati dalla tardiva attuazione del disposto del decreto legislativo n. 334 del 2000;
appare utile ricordare che i numerosi profili di rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 sono stati già sollevati innanzi alla Corte costituzionale dal TAR Abruzzo con ordinanza del 19 dicembre 2018 n. 104/2019 Reg. Prov. Coll. e che il personale interessato è attualmente a ridosso dei raggiunti limiti di età per la collocazione in pensione e con un’anzianità di servizio effettivo ricompresa tra i 35 e i 40 anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei diversi profili di disagio emersi in danno al personale del Corpo di Polizia di Stato interessato dai provvedimenti citati e se, conseguentemente, non consideri opportuno adottare provvedimenti idonei ad attribuire la qualifica di commissario capo all’esito di ciascuno dei 5 cicli di reclutamento mediante concorso (dal 2001 al 2005) in favore dei vincitori del primo concorso per commissari nel ruolo direttivo ad esaurimento;
se intenda valutare l’opportunità di riconoscere ed attribuire loro la qualifica di vice questore con decorrenza dal giorno precedente alla collocazione in quiescenza.
[Fonte: www.senato.it]