Atto n. 1-00258
Pubblicato il 16 luglio 2020, nella seduta n. 241
RAUTI , FAZZOLARI , CIRIANI , BALBONI , CALANDRINI , DE BERTOLDI , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , LA PIETRA , LA RUSSA , MAFFONI , NASTRI , PETRENGA , RUSPANDINI , TOTARO , URSO , ZAFFINI
Il Senato,
premesso che:
si stima che in Italia si concentri, a seconda della definizione di Patrimonio culturale, tra il 60 ed il 75 per cento di tutti i beni artistici esistenti al mondo e che l’Italia sia la nazione con il maggior numero di siti riconosciuti “patrimonio dell’umanità” dall’Unesco;
per questa concentrazione straordinaria l’Italia è da sempre un punto di riferimento a livello mondiale, anche in considerazione dell’arco temporale (dalla preistoria ai giorni nostri) che abbraccia il patrimonio storico-artistico: vi sono opere d’arte, monumenti e paesaggi che rappresentano millenni di storia, cultura e tradizioni, la cui importanza va ben oltre i confini nazionali;
una tale ricchezza culturale e di civiltà comporta un impegno costante di salvaguardia e impone l’obbligo di tramandare questo stesso patrimonio alle generazioni future;
purtroppo gli sterminati giacimenti di beni culturali, artistici e archeologici e la difficoltà di garantirne una cura costante fanno sì che una buona parte di essi sia lasciato a se stesso, all’incuria, con gravi rischi per la sua integrità;
considerato che:
la normativa di tutela in Italia trova la sua più alta affermazione di principio nella Costituzione, che all’articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di promuovere “lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” e tutelare “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”;
lo Stato ha legislazione esclusiva nel settore della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, a norma dell’articolo 117 della Costituzione, mentre la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la promozione e la organizzazione di attività culturali è oggetto di legislazione concorrente;
la valorizzazione dei beni culturali presuppone prima di tutto la loro tutela, che sta nel loro riconoscimento, nella conservazione, protezione e restauro;
la definizione di patrimonio culturale è contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), che all’art. 2 indica come elementi del patrimonio culturale i “beni culturali ed i beni paesaggistici”, rinviando per i primi ai beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali “testimonianze aventi valore di civiltà”; e per i secondi, ai beni costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio;
la tutela del patrimonio culturale comprende sia le attività amministrative e di regolazione, sia gli interventi operativi di conservazione e di difesa del patrimonio culturale e consiste, per garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio, anche nelle attività tese a progettare, realizzare e consegnare alla pubblica fruizione interventi di protezione, conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale;
la tutela penale dei beni culturali è principalmente dettata dalle norme ricondotte nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nel Codice penale; dalla loro analisi emerge la sostanziale mancanza di una disciplina organica ed omogenea: il primo, infatti, non ha condotto ad una innovazione significativa sul versante delle sanzioni penali, che finiscono con l’essere applicate solo laddove rilevi la violazione delle prescrizioni amministrative, mentre la più grave pecca del Codice penale è rappresentata dalla mancanza di un corpo di norme volte esclusivamente a tutelare il patrimonio culturale;
dunque, nonostante il complesso delle disposizioni vigenti, il sistema di tutela del patrimonio culturale si rivela insufficiente e comporta, come dirette conseguenze, degrado, danneggiamento e distruzione e la dispersione, in caso di furto;
incuria, vandalismo, distruzione volontaria e furto sono, infatti, le piaghe che affliggono il patrimonio culturale italiano: migliaia sono i siti di grande valore storico e culturale chiusi o abbandonati a loro stessi e molti i beni culturali che ogni anno subiscono danneggiamenti più o meno consapevoli o sono sottratti allo Stato;
lo Stato italiano è tra i Paesi europei che stanzia meno fondi destinati alla cultura, trascurando questa immensa risorsa che potrebbe trasformarsi in ricchezza e opportunità, una risorsa strategica, volano di turismo, per il rilancio del nostro Paese;
considerato, altresì, che:
l’attenzione al concetto di patrimonio culturale nasce dalla consapevolezza del proprio background culturale per ogni nazione e costituisce il presupposto imprescindibile per generare le spinte sociali dirette alla riappropriazione della tradizione dei popoli, poiché senza cultura non c’è coscienza e non c’è identità;
anche i recenti attentati ad opere simbolo di storia e di cultura insieme alla propaganda esercitata via social per l’eliminazione di una parte del patrimonio storico-culturale italiano indicano una preoccupante deriva anti culturale,
impegna il Governo:
1) a predisporre con urgenza un piano straordinario di interventi espressamente finalizzato alla messa in sicurezza, alla tutela e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e museale su tutto il territorio italiano;
2) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire un’adeguata ed efficace difesa del patrimonio culturale e paesaggistico, anche attraverso una riforma organica della disciplina sanzionatoria in materia;
3) a predisporre l’adozione di strumenti tecnologicamente avanzati per un’adeguata azione di sorveglianza per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano e di contrasto dei reati contro di esso.
[Fonte: www.senato.it]