Percorso:

Disegno di legge n. 1888 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, in materia di abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi nelle scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA PIETRA, CIRIANI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2020

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, in materia di abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi nelle scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

Onorevoli Senatori. – Il contrasto allo spopolamento delle aree montane, delle piccole isole nonché di quelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, contestualmente ad un impegno incisivo verso la tutela e valorizzazione delle stesse, rappresentano un assetto di finalità prioritarie per una linea di politica pubblica che intenda investire – in termini di sensibilità verso il territorio, cura, attenzione e propensione al dialogo con le comunità ivi presenti – in un ampio progetto pubblico di salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale, secondo quello che potremmo definire il metodo della « trasformazione » di elementi critici in vere opportunità di sviluppo e rilancio del nostro variegato territorio.
Investire in queste aree significa, anzitutto, ascoltare le esigenze che da quei territori e da quelle comunità promanano, ponendo le istituzioni centrali in una posizione di apertura al confronto e dialogo costante, al fine di porre le condizioni di un positivo recepimento di istanze e osservazioni, anche di carattere pratico, logistico o di semplice buon senso, in ogni caso idonee a fornire elementi utili a corroborare le politiche pubbliche di elementi informativi e conoscitivi necessari a normare in modo utile e adeguato tali realtà, basando l’attività normativa su elementi conoscitivi concreti, reali e idonei a consolidare una relazione integrata e virtuosa tra le istituzioni di tutti i livelli, senza dimenticare né lasciare indietro alcuno e, anzi, partendo proprio dalle più piccole entità costitutive del nostro territorio e del nostro apparato amministrativo e istituzionale, secondo il tradizionale ma sempre attuale canone e parametro del buon governo, efficacemente rappresentato nella formula: « conoscere per deliberare ». E dalla conoscenza autentica e più profonda di queste aree, che solamente una relazione di rappresentanza politica di qualità può essere in grado di incanalare verso le istituzioni e di veicolare verso un’attività di produzione di atti normativi, che derivano proposte di intervento e di modifica d’intento e impatto migliorativo, perché protese all’attività di rifinitura delle politiche nazionali e adattamento delle generali norme di legge applicate alla maggior parte del territorio nazionale, in modo tale da favorire un contesto normativo che non si riveli opprimente o inadeguato ma che, al contrario, sia in grado di rispettare l’integrità dell’identità culturale, paesaggistica, ambientale di popolazioni e territori il cui legame « genetico » e la cui integrazione reciproca devono essere tutelati. Il presente disegno di legge nasce da tali osservazioni e interviene in modifica del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante « Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ». Seppure tale provvedimento prevedesse una disciplina specifica per le aree oggetto di questo disegno di legge, ossia i comuni montani, le piccole isole e le aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, tale previsione non risulta ancora adeguata, né idonea a preservare tali territori dalle dinamiche del progressivo spopolamento. Partendo dalla consapevolezza del ruolo centrale che rivestono le scuole sia per la vita culturale e socio-educativa delle comunità più piccole, che per le stesse economie locali, si propone pertanto un intervento in modifica degli articoli 10, relativo alla scuola primaria, 11 per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado e 16 per la scuola secondaria di secondo grado, volto ad evitare l’esatta determinazione di un valore minimo per la costituzione delle classi, attualmente previsto, lasciando indefinita tale determinazione secondo un approccio più flessibile e comunque incentivante al mantenimento e allo svolgimento delle attività didattiche e formative anche nel cuore di tali comunità. Si prevede, infine, che dall’attuazione della presente legge, che dovrebbe basarsi su una razionalizzazione delle risorse umane, strutturali e strumentali già in organico nel sistema scolastico e comunque diretta a mantenere gli attuali livelli di erogazione di servizi scolastici ed evitare la chiusura o la discontinuità nell’erogazione di tali servizi essenziali in queste aree, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81)

1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comma 4, le parole: « e comunque non inferiore a 10 alunni » sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81)

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comma 3, le parole: « e comunque non al di sotto di 10 » sono soppresse.

Art. 3.

(Modifica all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81)

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d’istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di minoranze linguistiche ».

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Fonte: www.senato.it]

Testo ddl 1888
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