Percorso:

Emendamento – Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana (Art. 21)

EMENDAMENTO
Articolo 21
RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO DE BERTOLDI

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 21 bis

Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana

  1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.
  2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l’articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Emendamento impiego personale militare CRI (ART. 21)
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