Percorso:

Mozione – Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00395 – Implementazione delle politiche di tutela e garanzia della sicurezza della collettività

Atto n. 1-00395

Pubblicato il 22 giugno 2021, nella seduta n. 339

BALBONI , CIRIANI , BARBARO , CALANDRINI , DE BERTOLDI , DE CARLO , DRAGO , FAZZOLARI , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , LA PIETRA , LA RUSSA , MAFFONI , NASTRI , PETRENGA , RAUTI , RUSPANDINI , TOTARO , URSO , ZAFFINIIl Senato,

premesso che:

da molteplici fonti di stampa si apprende che il 20 giugno 2021, a Roma, nei pressi dell’uscita della stazione Termini di via Giolitti, un uomo di nazionalità ghanese, che avrebbe precedenti penali, brandendo un coltello da cucina ha terrorizzato i passanti;

l’uomo sarebbe stato avvistato da una guardia giurata addetta alla sicurezza, che avrebbe allertato prontamente gli agenti di Polizia ferroviaria;

nelle immagini diffuse dai media si intravede l’uomo armato, con l’arma da taglio, spaventare i passanti e salire sugli scooter parcheggiati con fare minaccioso;

sempre in base alle immagini rilanciate dalla stampa si intuisce che gli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti a seguito della segnalazione hanno circondato l’uomo, gli hanno intimato di gettare l’arma, gli si sono avvicinati con dei manganelli tentando di disarmarlo, tuttavia l’uomo non ha desistito dagli intenti evidentemente ostili ed intimidatori, seguitando ad agitare la lama in direzione degli operanti;

infine uno degli agenti occupato nelle operazioni di accerchiamento avrebbe sparato ad una gamba dell’uomo, che accasciatosi al suolo è stato finalmente disarmato e, rimasto ferito, è stato trasportato presso una vicina struttura ospedaliera;

al momento si apprende che l’uomo, non in pericolo di vita, si troverebbe piantonato in ospedale, in stato di arresto per i reati di tentato omicidio, porto abusivo d’arma, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale;

l’agente della Polizia ferroviaria che ha sparato, sempre da quanto si apprende dagli organi di stampa, è stato iscritto nel registro degli indagati per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi, circostanza che rischia di demotivare le forze dell’ordine e che ha già suscitato le proteste dei sindacati di categoria;

l’evento non costituisce un caso isolato, atteso lo stato di degrado e di illegalità che imperversa nelle periferie e nei luoghi di transito particolarmente affollati come le stazioni ferroviarie delle grandi città;

il fatto appare di una gravità assoluta e pone al centro del dibattito politico non solo la questione della sicurezza delle aree urbane, ma anche le dotazioni ed il ruolo degli agenti di polizia giudiziaria, che si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare, senza mezzi adeguati, situazioni di pericolo ed emergenza come quella descritta;

esistono dei sistemi che consentirebbero, agli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza impegnati in operazioni con evidenti margini di rischio, di evitare di utilizzare le armi da fuoco, quali le pistole ad impulsi elettrici, detti “taser”, strumenti meno lesivi e più efficaci per tutelare l’integrità fisica di cittadini, forze di polizia e delinquenti;

è noto che l’art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, autorizzava in via sperimentale l’utilizzo del taser e che tra il settembre 2018 e il giugno 2019 iniziava su 12 città italiane la sperimentazione;

il Consiglio dei ministri il 17 gennaio 2020 ha approvato, in esame preliminare, un regolamento che modifica le norme (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359) sui criteri per la determinazione di armamento e munizioni, che avrebbe dovuto costituire la base giuridica per l’adozione del taser per le forze dell’ordine in via ordinaria;

in data 23 febbraio 2021 sul sito del Ministero dell’interno è stata data notizia che sarebbe stata avviata la gara pubblica per l’acquisto dei taser per la Polizia di Stato;

ad oggi nulla si sa sugli esiti della procedura;

tra gli strumenti indispensabili a garantire la sicurezza degli agenti operanti, nonché di tutte le persone che con loro entrano in contatto durante operazioni di pubblica sicurezza, sono ricompresi i dispositivi di videoripresa da apporre sulle divise (dette body cam);

il garante per la protezione dei dati personali, a questo proposito, con i pareri n. 6197012 e n. 6197365 del 2017, ha altresì fugato dubbi di legittimità rispetto all’utilizzo di tali strumenti, disciplinando i tipi di trattamento effettuati per finalità di pubblica sicurezza e sancendo a quali principi in materia di privacy devono attenersi organi, uffici e comandi di polizia;

anche la dotazione di sistemi di videoripresa, dunque, costituisce uno strumento per tutelare la polizia giudiziaria e la collettività da eventuali abusi;

ulteriore questione che si pone come preliminare per l’effettiva tutela degli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o dei militari in servizio di pubblica sicurezza è la necessità di garantire che sia lo Stato a dover anticipare le spese di difesa e di giudizio per eventuali procedimenti che scaturiscano per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica;

allo stato l’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), prevede che “la difesa può essere assunta, a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’interno salvo rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso”;

in buona sostanza la normativa, unitamente alla contrattazione collettiva, prevede per questi casi unicamente un rimborso ex post e delle sole spese di difesa, con possibilità di richiesta di anticipazione delle spese per una somma massima di 2.500 euro;

appare dunque una disposizione recisamente insufficiente a far sì che gli operatori, attinti da un procedimento penale o civile, possano sentirsi tutelati in caso di azioni arbitrarie e infondate;

l’unico sistema pienamente tutelante sarebbe quello di prevedere l’anticipo integrale da parte dello Stato tanto delle spese legali che di giudizio, senza il tetto di 2.500 euro, salvo rivalsa;

considerato che tutti questi temi appaiono funzionali e necessari all’implementazione delle politiche di tutela e garanzia non solo degli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, ma anche più in generale della sicurezza della collettività,

impegna il Governo:

1) ad agevolare ed accelerare la conclusione dell’iter del procedimento ad evidenza pubblica che dovrebbe condurre all’acquisto dei taser per la Polizia di Stato;

2) ad agevolare ed accelerare il processo per l’adozione dei sistemi di videoripresa (body cam) da apporre sulle divise, nell’alveo dei processi di ammodernamento delle dotazioni degli agenti di pubblica sicurezza;

3) a porre in essere un’azione volta a garantire che le spese legali e di giudizio per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso di armi o di altro mezzo di coazione fisica possano essere anticipate integralmente dallo Stato, senza il limite dei 2.500 euro, salvo rivalsa.

[Fonte: www.senato.it]

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