Atto n. 4-05816
Pubblicato il 15 luglio 2021, nella seduta n. 347
FAZZOLARI , BALBONI , CALANDRINI , DE CARLO , DRAGO , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , LA PIETRA , PETRENGA , RAUTI , RUSPANDINI , TOTARO , ZAFFINI – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. –
Premesso che:
sono state recentemente indette le elezioni dei Comites (ex articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019), che si terranno il 3 dicembre 2021 negli oltre 100 distretti consolari;
i potenziali elettori sono circa 6 milioni (italiani iscritti all’AIRE) più o meno equamente suddivisi tra sesso maschile e sesso femminile;
per partecipare a queste elezioni, ogni avente diritto al voto deve fare richiesta di iscrizione all’elenco elettorale per le elezioni dei Comites, compilando una scheda fornita dai consolati italiani;
nelle schede per l’iscrizione al voto fornite in questi giorni nella quasi totalità dei consolati italiani presso i quali si costituiranno i nuovi Comites, tra le parti da compilare obbligatoriamente appare, come requisito “indispensabile”, l’indicazione del cognome del coniuge da parte delle elettrici di sesso femminile sposate o vedove;
le schede per l’iscrizione al voto, infatti, premessa la dizione “Da compilare in ogni sua parte in stampatello”, al secondo punto, richiedono il “cognome del coniuge”, cui segue una nota che specifica “da inserire solo se il richiedente è di sesso femminile e coniugata e vedova”;
premesso, altresì, che:
non si vede il motivo per cui le elettrici italiane all’estero debbano indicare, quale requisito necessario per il voto, il cognome del coniuge;
a parte la considerazione del fatto che molte potrebbero essere separate, ma non divorziate, va anche rilevato che sembra non debbano sottostare a questa indicazione gli elettori e le elettrici legati in virtù di un'”unione civile”, nel cui caso non si parla di “coniugi”, configurandosi così un’evidente discriminazione tra persone legate da matrimonio e persone unite civilmente;
già in occasione delle ultime elezioni politiche, del 2018, le schede inviate per posta alle elettrici riportavano accanto al loro cognome anche quello del coniuge;
considerato che:
l’art. 13 della legge n. 120 del 1999 stabilisce che la tessera elettorale “contiene i dati anagrafici del titolare”, ed è evidente che il titolare, in Italia, viene identificato con i propri dati anagrafici e non con quelli del coniuge;
il regolamento di attuazione dell’art. 13 precisa che la tessera contiene “nome e cognome” dell’elettore e che “per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito”, prevedendo, dunque, una facoltà ma non un obbligo,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo ritenga necessario adottare per correggere immediatamente le schede di iscrizione al voto già pubblicate nelle pagine web di ogni consolato italiano e per validare le schede di iscrizione al voto già pervenute;
quali siano stati i motivi per cui le donne aventi diritto al voto siano obbligate a indicare il cognome del coniuge e se, qualora ritenessero di non voler sottostare a questa umiliante (secondo gli interroganti) imposizione, rischino di essere cancellate dall’albo degli elettori;
che cosa pensi in merito alla disparità di trattamento messa in atto tra elettori ed elettrici legati tra loro da matrimonio ed elettori ed elettrici legati tra loro da unione civile.
[Fonte: www.senato.it]