Percorso:

Interrogazione a risposta orale – Atto n. 3-02860 – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per le pari opportunità e la famiglia

Atto n. 3-02860

Pubblicato il 12 ottobre 2021, nella seduta n. 366

RAUTI , CIRIANI – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per le pari opportunità e la famiglia. -Premesso che l’articolo 1 della legge delega n. 46 del 2021 ha disposto l’introduzione dell’assegno unico e universale (strumento che dovrebbe sostenere le famiglie e le scelte di genitorialità) ed il riordino in una misura unica degli strumenti attualmente a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico;

considerato che:

il decreto-legge n. 79 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2021, ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 dicembre 2021, la misura temporanea del così detto «assegno-ponte», che ha stabilito che alcune tipologie di famiglie potranno beneficiare dell’assegno temporaneo rispettando il requisito dell’ISEE, che non deve essere superiore alla soglia di euro 50.000;

le modalità attuative di tale strumento di politica sociale hanno suscitato nell’immediato forti perplessità, oltre che riguardo al metodo di attuazione e in ordine alla procedura (come peraltro formalmente illustrato dalla mozione presentata dal Gruppo Fratelli d’Italia in data 6 luglio 2021, 1-00398), anche sul piano del merito e delle proiezioni in relazione alla fattiva attuazione che sin da subito evidenziavano, per una considerevole platea soggettiva di famiglie beneficiarie, il rischio di una consistente e significativa riduzione della somma di spettanza rispetto al previgente regime di aiuti, bonus e detrazioni varie;

senza entrare nel dettaglio di quanto già puntualmente argomentato nell’atto parlamentare citato, si evidenzia come l’ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Doc. LVII, n. 4-bis) deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2021 ed esaminata e discussa dalle Camere lo scorso 6 ottobre, conferma la tempistica per l’entrata «a regime» dell’assegno unico e universale a decorrere dal 1° gennaio 2022;

considerato altresì che:

il successivo decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 ha disposto la proroga del termine previsto dall’articolo 3, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dal 30 settembre al 31 ottobre, al fine di far fronte alle criticità connesse alle procedure di espletamento delle domande presentate il cui stato risultava, sul sito INPS, «in istruttoria», per le quali appare molto difficile reperire i dati dell’ISEE, criterio utilizzato per identificare i nuclei familiari aventi diritto;

sono numerosi, infatti, gli aventi diritto che hanno inoltrato domanda all’INPS e ancora sono in attesa di sapere se la pratica sia andata a buon fine, circostanza che riguarda, in particolare, molti lavoratori autonomi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che entro il 31 ottobre 2021 potranno essere evase tutte le domande rimaste in istruttoria relativamente alla misura temporanea introdotta dal decreto-legge n. 79 del 2021, anche considerando che mancano ancora i decreti attuativi della legge delega n. 46 del 2021;

se, specie alla luce delle criticità riscontrate nella corrente fase attuativa temporanea, i Ministri ritengano ancora realistica la previsione di un’entrata a regime dal 1° gennaio 2022 dell’assegno unico e universale, come peraltro ribadito anche dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza, e sulla base di quali risorse;

se, ciascuno relativamente alle proprie competenze e considerata la clausola di salvaguardia prevista dalla legge relativa all’assegno unico, escludano il rischio per molte famiglie oggi beneficiarie di una serie di misure di sussidio di essere penalizzate dalla misura unica e universale.

[Fonte: www.senato.it]

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