Atto n. 1-00428
Pubblicato il 19 ottobre 2021, nella seduta n. 368
BERNINI , CIRIANI , ROMEO , GALLONE , RAUTI , TOSATO , CANDIANI , MODENAIl Senato,
premesso che:
sabato 9 ottobre 2021 si è tenuta a Roma una manifestazione di protesta contro l’obbligo di possesso della certificazione verde per i lavoratori; secondo i dati della Questura, alla manifestazione hanno partecipato circa 10.000 persone, tra cui moltissime famiglie con bambini;
le istanze pacifiche e democratiche della grande maggioranza dei manifestanti sono tuttavia passate in secondo piano a causa di alcune decine di individui che, dopo essersi staccati dal corteo, hanno preso d’assalto la sede della CGIL, dove sono state danneggiate suppellettili ed impianti; a questo inaccettabile atto di vandalismo e di intimidazione sono seguiti disordini al policlinico Umberto I, dove alcuni medici e infermieri sono stati aggrediti;
per effetto degli scontri con le forze dell’ordine, che hanno riportato diversi feriti, alcuni individui appartenenti a queste frange violente sono stati arrestati; tra loro, sono stati individuati esponenti del movimento di Forza Nuova;
alla luce di tali fatti, è stata avanzata da alcune forze politiche di maggioranza la proposta di sciogliere il movimento neofascista ed è stata richiamata in proposito la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che sancisce il divieto di ricostituzione del partito fascista, e la sua disposizione attuativa, la legge 20 giugno 1952, n. 645, detta “legge Scelba”; nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 18 e 49 della Costituzione, che tutelano i partiti e stigmatizzano tutte le organizzazioni che non sono in linea con i principi costituzionali della democrazia, la legge Scelba contempla la possibilità di scioglimento per decreto come extrema ratio rispetto alla mancanza nel sistema ordinamentale di altri strumenti per raggiungere il medesimo obiettivo;
l’ordinamento italiano prevede, sia a livello costituzionale che normativo, forme di controllo e restrizione nei confronti di movimenti sovversivi; nondimeno è importante sottolineare come queste abbiano sempre incontrato un’applicazione restrittiva, in ottemperanza al carattere liberale e democratico del nostro sistema, e coerente al dettato costituzionale nel suo complesso, in particolare con riferimento al nucleo insopprimibile dei principi del nostro ordinamento fondamentale; non è infatti nello spirito del nostro ordinamento costituzionale consentire l’adozione di misure di restrizione delle libertà fondamentali, tanto più di quelle di natura politica, senza un’attenta ponderazione della pluralità di interessi in gioco;
appare convincente, in questo senso, l’interpretazione sostenuta da autorevole dottrina costituzionalistica che riconduce il divieto della XII disposizione transitoria e finale non solo al “disciolto partito fascista”, ma ad ogni partito che “sotto qualsiasi forma”, perseguendo l’instaurazione di dittature o l’abbandono dei principi democratici, ne richiami le caratteristiche; ciò appare più coerente con lo spirito che i Padri costituenti hanno inteso imprimere alla nostra Carta, nel senso che il contrasto all’ideologia fascista non può essere intesa solo come la resistenza verso una realtà storica ben determinata (le contingenze storiche al momento della sua redazione non potevano che richiedere la presenza di una tale clausola), ma anche nei confronti di tutte le istanze ideologico-programmatiche estremiste e violente;
quanto richiamato emerge con chiarezza anche dalla lettera dell’articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, la cui portata si dispiega nei confronti di movimenti di ogni ispirazione politica nella misura in cui esaltino la violenza come metodo di lotta politica;
sulla base di queste premesse, a livello giurisprudenziale, sono state enucleate alcune condizioni pratiche per l’applicazione della misura di scioglimento così delicata e radicale, che incide intensamente sugli spazi di libertà degli individui; tra queste condizioni rientrano la presenza di una condotta violenta, la chiara intenzione di ricondurre tale violenza al sovvertimento dell’ordine costituzionale e la concreta pericolosità del movimento;
questi criteri sono stati concepiti e utilizzati nei tre casi di scioglimento di associazioni neofasciste che si sono verificati nella storia repubblicana, tutti peraltro operati su impulso dell’autorità giudiziaria e non su iniziativa del Governo; data l’estrema delicatezza dell’oggetto, la magistratura e il Governo, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, sono dunque chiamati ad applicare la normativa sulla condotta politico-eversiva “secondo lo spirito della Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto” (sentenza n. 74 del 1958);
non va dimenticato che nel nostro ordinamento esistono altre fattispecie di reati politici atte proprio a reprimere condotte associative sovversive non specificamente riconducibili al fascismo: è il caso del delitto di associazione sovversiva, previsto dall’articolo 270 del codice penale; l’assalto alla sede della CGIL portato avanti da esponenti di Forza Nuova costituisce non solo un grave atto contro l’ordine pubblico, ma anche un’intollerabile lesione dei valori costituzionali del nostro sistema;
episodi di violenza simili non sono, purtroppo, sconosciuti nella storia recente del nostro Paese, si pensi ai disordini causati a Genova dai centri sociali legati alla rete “Indymedia” durante il G8 del 2001; e più recentemente, alle devastazioni in seguito ad un corteo antifascista promosso dal centro sociale “Kavarna” di Cremona (25 gennaio 2015); al pestaggio da parte di una quindicina di esponenti dei centri sociali torinesi di due militanti del gruppo studentesco “Aliud” (12 novembre 2019); all’assalto contro il Comune di Torino, ricoperto di uova e vernice, e al rogo dell’effige del Presidente del Consiglio dei ministri (Torino, 10 ottobre 2021); alle violenze dei “no TAV” contro le forze dell’ordine e i simboli delle istituzioni; alle decine di aggressioni ad esponenti del centrodestra e della sinistra parlamentare negli ultimi anni;
questi fatti di assoluta violenza ingenerano nell’opinione pubblica allarme sociale e minacciano la convivenza libera e democratica tra i cittadini;
altrettanto gravi episodi di violenza sono da imputarsi a organizzazioni ed associazioni legate tanto alla sinistra estrema quanto all’estrema destra e al radicalismo islamico, attivamente impegnate nella propaganda antisemita indirizzata strumentalmente contro lo Stato d’Israele, certamente perseguibili ai sensi della legge Scelba, e, soprattutto, ai sensi dell’articolo 270 del codice penale;
dalla Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri si evince, inoltre, che «le evidenze raccolte dall’Intelligence nel 2020, sistematicamente condivise con le Forze di polizia, fanno stato di come l’anarco-insurrezionalismo resti la componente eversiva endogena più vitale», con 98 attentati terroristici riconducibili all’area anarchica nel 2019 e 24 attentati e 52 arrestati nel 2020;
ad ogni modo, è necessario evitare pericolose strumentalizzazioni all’interno del dibattito politico-istituzionale, distinguendo in maniera chiara il piano della tutela della salute e delle resistenze alle azioni governative relative alle misure adottate in tale ambito, da quello più strettamente politico, legato a contrapposizioni di tipo ideologico che rischiano di compromettere i successi registrati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria che consentono la ripartenza del Paese,
impegna il Governo:
1) ad adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l’impianto democratico;
2) a dare seguito, con sollecitudine, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre 2021 richiamati in premessa.
[Fonte: www.senato.it]