Percorso:

Interrogazione a risposta scritta – Atto n. 4-06477 – Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Atto n. 4-06477

Pubblicato il 19 gennaio 2022, nella seduta n. 397

DRAGO , FAZZOLARI , ZAFFINI , GARNERO SANTANCHE’ , PETRENGA , LA PIETRA , URSO , MAFFONI , MALAN , BALBONI , DE CARLO , RAUTI – Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. -Premesso che:

le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 229 del 2021 prevedono ulteriori misure restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza;

in particolare il comma 2 dell’art. 1 prevede che l’accesso ai mezzi di trasporto (aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, navi e traghetti e treni interregionali e d’alta velocità, trasporto pubblico locale) sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (attestanti l’avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; l’avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione; l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo);

questa previsione ha sostanzialmente interrotto la continuità territoriale da e per la Sicilia (così come per la Sardegna) e tante famiglie non possono lasciare l’isola o rientrare, neanche per essere sottoposte ad interventi chirurgici urgenti, con grave pregiudizio del diritto alla salute;

in precedenza, l’accesso a tali mezzi era consentito anche nell’ipotesi di cui alla lettera c) del decreto-legge n. 52 del 2021, cioè con effettuazione di test antigenico rapido o molecolare;

la vaccinazione viene definita “volontaria”, ma sostanzialmente si nega il rilascio del green pass rafforzato qualora non si sia espletato il ciclo vaccinale previsto, non potendo, tra l’altro, esibire un certificato di esenzione o guarigione;

il diritto alla continuità territoriale della Sicilia è un’esigenza reale, tenuto conto della specificità dell’area dello stretto, e del fatto che oltre un milione sono gli attraversamenti che i pendolari compiono a bordo dei mezzi delle compagnie di navigazione per motivi di lavoro, di studio, salute o altro;

considerato, inoltre, che:

l’articolato quadro normativo, imbastito per effetto delle disposizioni emanate negli ultimi mesi, ha generato un complesso numero di disposizioni che finiscono con il sovrapporsi in modo non sempre armonico: il decreto-legge n. 224 del 2021, art. 3, prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2022 la durata delle certificazioni derivanti dal ciclo di vaccinazione completo o da guarigione sia ridotta a 6 mesi; il decreto-legge n. 229 del 2021, art. 1, comma 2, prevede che a decorrere dal 10 gennaio 2022 l’accesso ai mezzi di trasporto venga consentito solo ai soggetti muniti di green pass rafforzato (ciclo di vaccinazione completo o con richiamo; certificato esenzione o certificato guarigione);

il decreto-legge n. 1 del 2022, art. 1, comma 1, a decorrere dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, le persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (o che lo compiranno nel detto periodo, art. 1, comma 3) sono tenute ad eseguire la vaccinazione completa; il decreto-legge n. 1 del 2022, art. 1 comma 3, prevede che a decorrere dal 15 febbraio 2022 le persone che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non possiedano il super green pass non possono accedere ai luoghi di lavoro pubblici o privati; l’ordinanza del Ministero della salute 9 gennaio 2022, art. 1, comma 1, consente dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 gli spostamenti da e per le isole minori senza il super green pass solo per comprovate ragioni di salute e per la frequenza scolastica;

alle persone che sono arrivate in Sicilia prima del 30 dicembre 2021, data di pubblicazione del decreto-legge n. 229 del 2021, non è stato concesso neppure il tempo minimo necessario ad espletare il ciclo vaccinale al fine del rilascio del super green pass e ricevere, pertanto e quantomeno, le due dosi di vaccino, bloccandole di fatto sull’isola;

negli spostamenti da e verso le isole maggiori l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici non può essere in alcun modo sostituito con i mezzi privati;

da e per la Sicilia, dalla Calabria, non vi è un attraversamento stabile dello stretto, per cui anche i treni sono doppiamente “vietati” a coloro i quali siano sprovvisti anche di green pass base,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare per risolvere la problematica questione creatasi, prevedendo l’introduzione di una deroga che consenta i collegamenti di tutte le isole d’Italia tra loro e con la penisola.

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