Iter
11 ottobre 2018: assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Successione delle letture parlamentari
S.816
assegnato (non ancora iniziato l’esame)
11 ottobre 2018
Iniziativa Parlamentare
Andrea de Bertoldi (FdI)
Cofirmatari
Adolfo Urso (FdI),
Luca Ciriani (FdI),
Alberto Balboni (FdI) (aggiunge firma in data 25 settembre 2018),
Stefano Bertacco (FdI) (aggiunge firma in data 25 settembre 2018),
Daniela Garnero Santanché (FdI) (aggiunge firma in data 25 settembre 2018),
Antonio Iannone (FdI) (aggiunge firma in data 25 settembre 2018),
Marco Marsilio (FdI) (aggiunge firma in data 25 settembre 2018),
Isabella Rauti (FdI) (aggiunge firma in data 25 settembre 2018),
Gianpietro Maffoni (FdI) (aggiunge firma in data 26 settembre 2018),
Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) (aggiunge firma in data 26 settembre 2018).
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 21 settembre 2018; annunciato nella seduta n. 39 del 25 settembre 2018.
Classificazione TESEO
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI , AGEVOLAZIONI FISCALI , IRPEF
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente l’11 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 46 dell’11 ottobre 2018.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)
Fascicolo Iter
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RELAZIONE
Onorevoli Senatori. – Tra gli interventi più recenti introdotti nella legislazione italiana, finalizzati ad incentivare il trasferimento della residenza fiscale sul territorio italiano, risultano quelli previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), le cui misure si ponevano l’obiettivo principale favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento in Italia di nuclei familiari e individui non residenti ad alto potenziale di reddito, a prescindere dallo svolgimento di una specifica attività lavorativa. In particolare, per questi soggetti, la legge di bilancio 2017 ha stabilito, in deroga alla disciplina ordinaria, una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero, che consiste nel versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, stabilita forfettariamente, pari a 100.000 euro, per ciascun periodo d’imposta, confermando comunque le normali imposte da applicare sui redditi italiani. Il regime agevolato predetto tuttavia risulta, ad avviso dei presentatori del presente disegno di legge, depotenziato e circoscritto ad una platea di beneficiari ad altissime capacità reddituali, i quali possono anche riscontrare interesse e convenienza sulle attuali disposizioni previste, ma ciononostante esclude un ambito di persone fisiche vasto e diffuso, che invece potrebbero certamente essere interessate a trasferire la propria residenza fiscale in Italia, agevolate da una normativa più favorevole e attrattiva. In tale ambito, la presente iniziativa legislativa si inserisce all’interno delle vigenti disposizioni convenzionali in materia, con l’obiettivo di porre le basi per un’autentica strategia di rilancio, per quanto riguarda il regime fiscale dedicato al trasferimento di residenza in Italia di capitale umano, nella convinzione che un impatto economico reale e favorevole si ottiene solo attraverso una tassazione appetibile, anche sui redditi italiani. Una fiscalità di vantaggio, determina infatti lo spostamento di sedi direzionali di aziende estere nel nostro Paese, unitamente a numerosissimi manager, dirigenti e amministratori, (che conseguono redditi medi, alti o altissimi) i quali, se optassero per la residenza in Italia con un’attività professionale avente sede nel nostro territorio, determinerebbero con la tassazione al 15 per cento, come prevede il presente disegno di legge, un vantaggio fiscale molto significativo e notevolmente superiore rispetto a Paesi come gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito, oltre che la Germania, la Francia ed altri. Al riguardo, se consideriamo il progetto in corso da anni di trasferire da Londra a Milano il distretto finanziario europeo di riferimento, con l’obiettivo di portare nel capoluogo lombardo le attività in uscita dalla City londinese (a causa degli effetti della Brexit), tale decisione indurrebbe lo spostamento di almeno 50 – 60.000 manager (con redditi medi pari a 600.000 euro) dalla piazza finanziaria britannica, con esiti estremamente favorevoli sia per essi (considerato che pagherebbero meno della metà delle imposte fiscali rispetto a quanto versano attualmente in Gran Bretagna) che per il fisco italiano, che incasserebbe al contempo, entrate da record. Pertanto, il presente disegno di legge intende introdurre misure di politica fiscale e di crescita, in grado di determinare una svolta di forte richiamo ed effettiva al Paese, prevedendo anche una particolare attenzione per le regioni del Mezzogiorno, attraverso l’introduzione di ulteriori interventi fiscali quanto mai vantaggiosi per le persone fisiche con la residenza all’estero che decidono di trasferire la residenza in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell’obiettivo «Convergenza» ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006 (Puglia, Calabria, Campania, Sicilia). Il quadro delle disposizioni previste dalla presente iniziativa legislativa si completa inoltre con ulteriori misure di sistema, stabilendo che i maggiori oneri fiscali derivanti dal gettito complessivo della nuova imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche con sede all’estero, che trasferiscono la propria residenza in Italia, siano destinati ad interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per incentivare la natalità nel nostro Paese. Analizzando più dettagliatamente l’impianto normativo del presente disegno di legge, composto da due articoli, i commi da 1 a 4 dell’articolo 1 sostituiscono l’attuale regime fiscale previsto dall’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, attualmente limitato ai redditi esteri di chi trasferisce la propria residenza in Italia, con un regime fiscale opzionale che riguarda tutti i redditi di chi trasferisce dall’estero la propria residenza in Italia In particolare, viene prevista la tassazione con l’aliquota flat del 15 per cento per quindici anni del reddito complessivo di chi trasferisce in Italia la residenza dopo essere stato residente all’estero per almeno nove dei dieci anni precedenti. Il successivo comma 5 prevede inoltre, l’integrale esenzione da imposizione sui redditi per quindici anni a favore di coloro che trasferiscono in Italia la residenza, a condizione di essere stati residenti all’estero per almeno nove dei dieci anni precedenti. Il comma 6 prevede che le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, siano riservate all’erario e affluiscano al Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il comma 7 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, i criteri e le modalità per l’assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al precedente comma 6. Si precisa infine che le presenti disposizioni non necessitano di coperture di gettito, essendo invece idonee a determinarne un incremento, per l’evidente effetto attrattivo di base imponibile dall’estero che non sconterebbe altrimenti alcuna imposizione in Italia. A tal fine, l’articolo 2 stabilisce la clausola d’invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In definitiva, il disegno di legge in oggetto intende revisionare l’attuale ambito d’applicazione di cui all’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le persone fisiche che effettuano un trasferimento di residenza in Italia, utilizzando una leva fiscale più favorevole, (una flat-tax per l’estero) in grado di generare un’attrazione nei confronti di una numerosissima platea di soggetti stranieri con sede all’estero che intendano trasferire gli studi professionali in Italia, della cui massa di gettito fiscale generata (derivante dall’imposta sostitutiva sui redditi applicando come suddetto l’aliquota del 15 per cento) beneficerebbe il nostro sistema fiscale e l’intero sistema socioeconomico del Paese, attraverso la riduzione del cuneo fiscale e il sostegno alla natalità.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
«Art. 24-bis. – (Opzione per l’imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). – 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, possono optare per l’assoggettamento del reddito complessivo all’imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
2. Per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, l’aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell’opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell’avvenuto esercizio dell’opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
3. L’opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell’opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
4. L’opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le persone fisiche con sede all’estero che, nel trasferire la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, decidono per la residenza in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, beneficiano per quindici anni della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di efficacia dell’esenzione.
6. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all’erario e affluiscono al Ministero dell’economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 6».
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo ddl 816
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[Fonte: www.senato.it]