Percorso:

Disegno di legge n. 2012 – Delega al Governo per l’introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE BERTOLDI, URSO e RAUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2020

Delega al Governo per l’introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale

Onorevoli Senatori. – Gli effetti determinati dalla pandemia hanno fortemente inciso sul tessuto economico e sociale nazionale, determinando gravissime ripercussioni sulle attese delle famiglie e delle imprese e deprimendo ulteriormente la già fragile domanda interna. Le misure adottate dal Governo, frammentarie e limitate principalmente a determinate categorie di lavoratori (gli autonomi e i professionisti sono stati infatti fortemente penalizzati), nonché i tempi di attuazione delle stesse, che si sono dimostrati confusi ed esageratamente prolungati, non hanno certamente contribuito a fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale scenario, indubbiamente preoccupante, appare urgente e necessario prevedere politiche d’espansione in grado d’introdurre nel sistema economico un maggiore potere d’acquisto a disposizione degli operatori che si muovono nell’ambito dell’economia reale, ovvero le famiglie e le imprese, attraverso una netta diminuzione del carico fiscale, aumentando al contempo i trasferimenti o incrementando la spesa pubblica statale diretta. Il presente disegno di legge s’inserisce all’interno delle suddette osservazioni, attraverso l’istituzione dei buoni digitali di sconto fiscale, quale strumento per rilanciare l’economia italiana nel pieno rispetto delle vigenti regole europee. Le recenti misure previste dai decreti di emergenza sanitaria legati al Coronavirus, introdotti a partire dallo scorso marzo, come i crediti d’imposta, che consentono ai contribuenti di trasformarli, insieme alle agevolazioni fiscali, in moneta attraverso la cessione di questi ultimi ai terzi (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), nonché le detrazioni fiscali sugli immobili invece dello sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, o la cessione del credito a terzi o, ancora, le norme sulle cosiddette tax credit vacanze, solo per citare alcuni esempi, evidenziano l’intenzione del legislatore, specie in questa fase di emergenza, di favorire l’introduzione di nuove misure di natura fiscale e finanziaria, che si pongono la finalità d’interrompere la stagnazione economica presente nel Paese da almeno due decenni. Una congiuntura molto negativa che, unitamente al fardello del debito pubblico, rischia di accentuare la recessione economica in modo straordinario, in analogia soltanto alle flessioni registrate nel periodo compreso tra la prima guerra mondiale e la fine della Grande depressione. Le misure introdotte nei recenti decreti-legge rappresentano un esempio significativo e costituiscono un importantissimo passo in avanti, in grado di aprire la strada all’emissione di nuovi titoli di Stato, non di debito, come i buoni digitali di sconto fiscale. A tal fine, l’emissione di tali titoli rappresenta uno strumento nuovo e delicato da valutare nei risvolti macroeconomici e finanziari, del quale si discute da anni tra gli economisti in quanto in grado di determinare effetti positivi già nel breve periodo, attivando, pur in assenza di risorse finanziarie tradizionali, un circolo virtuoso nell’economia reale, anche attraverso l’istituto della compensazione tra crediti certificati e debiti della pubblica amministrazione. Il ritardo con il quale le amministrazioni pubbliche continuano a pagare le imprese che forniscono beni e servizi al settore pubblico costituisce indubbiamente un elemento di debolezza dell’economia del Paese, poiché la massa di risorse sottratte alle imprese ne rende difficile sia la gestione ordinaria che i piani di investimento, oltre a generare costi connessi alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge intervengono in tale ambito, consentendo su base volontaria l’utilizzo del meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, attraverso il pagamento dei titoli di sconto fiscale digitale.
In particolare, l’articolo 1 detta i principi e le finalità, stabilendo che il disegno di legge è volto a promuovere l’introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale, attraverso l’emissione di titoli di credito aventi forma dematerializzata, quale strumento finanziario a sostegno del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e degli indirizzi di politica monetaria.
L’articolo 2 definisce in maniera più dettagliata, attraverso il comma 1, i buoni digitali di sconto fiscale, intendendo qualunque titolo al portatore che lo Stato s’impegna ad accettare anche in forma compensativa, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni fiscali, contributive e previdenziali, nonché per i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi sanitari. I buoni digitali di sconto fiscale rappresentano un diritto alla riduzione degli importi dovuti da parte del possessore, ad uno sconto fiscale o all’utilizzo del meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le persone fisiche. Si chiarisce, inoltre, che i buoni digitali di sconto fiscale sono erogati in forma gratuita e aggiuntiva, ossia non sostitutiva rispetto ai redditi percepiti in euro, al fine di consentire l’espansione del potere d’acquisto e stimolare la domanda interna del sistema economico e finanziario nazionale. Il comma 2 del medesimo articolo 2 precisa che, dopo due anni dalla loro emissione, i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati sia delle persone fisiche che dalle imprese per ottenere una corrispondente riduzione di obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche senza che lo Stato sia tenuto a rimborsarli in euro alla scadenza essendo non payable tax assets ovvero attività fiscali non pagabili, mentre il successivo comma 3 chiarisce altresì che i buoni digitali di sconto fiscale non hanno corso legale all’interno dell’Eurozona, né tanto meno è obbligatoria la loro accettazione come mezzo di pagamento, a condizione che la cessione avvenga con il consenso del creditore. I successivi commi 4 e 5 stabiliscono rispettivamente che lo Stato non assume nessun impegno, in qualsiasi forma, a convertire i buoni digitali di sconto fiscale, in banconote o monete metalliche in euro, che costituiscono comunque le uniche aventi corso legale nell’Unione europea e che i buoni digitali di sconto fiscale, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, né rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’articolo 3, comma 1, rappresenta il caposaldo del disegno di legge, in quanto dispone la delega al Governo per l’istituzione effettiva dei buoni digitali di sconto fiscale, intesi quali strumenti finanziari scambiabili in forma libera sul territorio nazionale, attraverso l’istituzione della piattaforma digitale unificata prevista dall’articolo 7, al fine d’incentivare le transazioni, ovvero l’ampliamento delle fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, nonché l’introduzione di nuove misure di pagamento complementare tra soggetti in forma privata. Il comma 2 del medesimo articolo 3 elenca i principi e i criteri direttivi dei decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, fra i quali si segnalano: l’elaborazione di strumenti di pagamento elettronici tracciabili da utilizzare ai fini delle compensazioni da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, incluse le persone fisiche, attraverso la piattaforma digitale unificata; la regolamentazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate e l’Associazione bancaria italiana, del conto corrente elettronico fiscale; la definizione delle modalità di attuazione per l’utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale nell’ambito delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto « decreto Rilancio » in materia di cessione dei crediti d’imposta per ecobonus e sismabonus.
Con l’articolo 4 si stabiliscono misure nell’ambito della circolazione e della gestione dei buoni digitali di sconto fiscale. In particolare, al comma 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità al tessuto economico nazionale, lo Stato tenderà a stabilizzarne la parità di uno a uno con l’euro attraverso la corresponsione sul titolo di un adeguato un tasso di interesse variabile. Il successivo comma 2 stabilisce che i buoni digitali di sconto fiscale sono emessi in forma dematerializzata e accreditati su una scheda elettronica ricaricabile dotata di codice identificativo, in grado di consentirne l’uso per le compensazioni da qualunque applicazione digitale o dispositivo elettronico. Il comma 3 chiarisce che nelle transazioni tra soggetti privati è consentito il libero uso dei buoni digitali di sconto fiscale, come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all’autonomia privata dalla normativa in materia.
L’articolo 5 reca misure di attuazione, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di definire la struttura incaricata dell’attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 6 chiarisce che, ai fini contabili, i buoni digitali di sconto fiscale rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.
Con l’articolo 7 si introducono una serie di misure volte all’istituzione della piattaforma digitale unificata e alla realizzazione di un sito istituzionale dedicato in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie ai fini dell’implementazione del ricorso ai buoni digitali di sconto fiscale, su scala nazionale, nonché i dati delle transazioni avvenute su base volontaria. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la piattaforma digitale unificata gestisca i conti degli operatori economici residenti nel Paese, intesi quali persone fisiche, professionisti, titolari di imprese di qualsiasi natura e dimensione, istituti di credito e di intermediazione finanziaria, enti e associazioni, nonché soggetti istituzionali disponibili a effettuare transazioni attraverso i buoni digitali di sconto fiscale. Il comma 3 precisa, altresì, che l’accesso alla piattaforma digitale unificata e ai conti correnti elettronici fiscali, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), può avvenire mediante l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4.
Infine l’articolo 8 reca l’introduzione di una clausola di salvaguardia che prevede la variazione automatica di specifiche voci di tasse e imposte (IVA e accise sui carburanti) che entrerebbero in vigore nel caso e nella misura in cui non si produca una crescita dell’economia e, quindi, delle entrate fiscali in grado di compensare la riduzione di gettito che avviene quando i buoni fiscali vengono utilizzati (dopo due anni dall’emissione). Al riguardo, si precisa che, l’impianto normativo descritto elimina qualsiasi obiezione in merito alla possibilità che l’assegnazione dei buoni fiscali produca maggiore debito. Viene infatti attuata, contemporaneamente, un’azione di riduzione della fiscalità (l’assegnazione dei buoni fiscali) e un’azione di uguale importo e di segno opposto sui conti pubblici (le clausole di salvaguardia). Entrambe le azioni hanno la stessa decorrenza temporale (due anni) riguardo al loro effetto diretto sulle finanze dello Stato. È quindi totalmente e inequivocabilmente garantita la copertura dell’operazione.
In conclusione il presente disegno di legge si pone come obiettivo principale la circolazione e quindi l’utilizzo di mezzi di pagamento complementari al contante e ai pagamenti digitali in euro, rispondendo a due criteri fondamentali: da un lato il caso in cui le parti contrattuali, nell’esercizio della loro autonomia privata, abbiano convenuto liberamente l’utilizzo di altri mezzi di pagamento diversi dall’euro, ovvero i buoni digitali di sconto fiscale; e dall’altro il caso in cui, uno Stato membro dell’Unione europea, nell’esercizio delle proprie competenze diverse da quelle di politica monetaria, abbia adottato una normativa che, in ragione del suo obiettivo e contenuto, non costituisce una disciplina del corso legale, ma prevede, per motivi d’interesse o di necessità pubblica (l’urgente bisogno di aumentare il potere d’acquisto per finanziarie la ripresa, senza il ricorso a prestiti sui mercati finanziari) limitazioni all’uso delle banconote in euro come mezzo di pagamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e incentivare il meccanismo di compensazione tra crediti commerciali e debiti della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la presente legge detta disposizioni finalizzate a promuovere l’introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale di cui all’articolo 2, attraverso l’emissione di titoli di credito aventi forma dematerializzata, quale strumento finanziario a sostegno del sistema produttivo e commerciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni e degli indirizzi di politica monetaria, previsti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis ».

Art. 2.

(Buoni digitali di sconto fiscale)

1. Per buono digitale di sconto fiscale s’intende qualunque titolo al portatore frazionabile fino al centesimo di euro, che lo Stato s’impegna ad accettare dopo due anni dall’emissione, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni fiscali, contributive e previdenziali, nonché per i pagamenti relativi alle prestazioni dei servizi sanitari. I buoni digitali di sconto fiscale danno quindi diritto al possessore di ridurre gli importi dovuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di utilizzare il meccanismo della compensazione da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti delle medesime pubbliche amministrazioni, incluse le persone fisiche. I buoni digitali di sconto fiscale sono erogati in forma gratuita e aggiuntiva, ossia non sostitutiva rispetto ai redditi percepiti in euro, al fine di consentire l’espansione del potere d’acquisto e stimolare la domanda interna nel sistema economico e finanziario nazionale.

2. Dopo due anni dalla loro emissione, i buoni digitali di sconto fiscale possono essere utilizzati per ridurre le obbligazioni finanziarie verso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, senza che lo Stato sia tenuto a rimborsarli in euro ovvero a convertirli in moneta legale.

3. I buoni digitali di sconto fiscale non hanno corso legale all’interno dei Paesi aderenti all’Unione economica e monetaria europea, né tanto meno comportano un obbligo di accettazione come mezzo di pagamento.

4. I buoni digitali di sconto fiscale non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

(Delega al Governo)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di definire le modalità e le procedure di emissione dei buoni digitali di sconto fiscale, intesi quali strumenti finanziari scambiabili in forma libera sul territorio nazionale, attraverso l’istituzione della piattaforma digitale unificata di cui all’articolo 7, al fine d’incentivare le transazioni effettuate tramite i buoni digitali di sconto fiscale, di ampliare le fattispecie ammesse alla compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, nonché di introdurre nuove misure di pagamento complementari tra soggetti in forma privata.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di sistemi di negoziazione, trasferimento e scambio, tra soggetti terzi disponibili in forma volontaria ad accettare o a compensare i buoni digitali di sconto fiscale, nelle transazioni finanziarie;

b) elaborazione di strumenti di pagamento elettronici tracciabili, da utilizzare ai fini delle compensazioni da parte delle imprese e dei professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, incluse le persone fisiche, trasferibili attraverso la piattaforma digitale unificata di cui all’articolo 7;

c) regolamentazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate e l’Associazione bancaria italiana, ai fini dell’apertura di un conto corrente elettronico fiscale, per consentire il deposito maturato dei crediti d’imposta, di ogni misura agevolativa da applicarsi all’atto della riscossione, sia delle imposte dirette, che delle imposte indirette equivalenti al conto corrente bancario nel quale sono depositate le banconote, incluse quelle metalliche in euro;

d) attribuzione ai titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, siano essi persone fisiche o titolari d’impresa di qualsiasi dimensione e tipologia, della possibilità di compensare su base volontaria il pagamento delle imposte mediante la piattaforma digitale unificata di cui all’articolo 7;

e) elaborazione di convenzioni per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, di cui all’articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei titolari di impresa creditori da parte della pubblica amministrazione, ad accettazione su base volontaria dei buoni digitali di sconto fiscale, anche attraverso il pagamento in forma mista ovvero in parte in euro e in parte in buoni digitali di sconto fiscale;

f) definizione delle modalità di attuazione per l’utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale, nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di tre mesi dalla loro trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei suddetti pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal primo periodo o successivamente, quest’ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4.

(Circolazione e gestione dei buoni digitali
di sconto fiscale)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità dei buoni digitali di sconto fiscale, può essere applicato su di essi un tasso di interesse opportunamente variabile al fine di sostenere il rapporto di uno a uno rispetto all’euro.

2. I buoni digitali di sconto fiscale sono emessi in forma dematerializzata e accreditati su scheda elettronica ricaricabile dotata di un codice identificativo in grado di consentirne l’uso per le compensazioni da qualunque applicazione digitale o dispositivo elettronico.

3. Nelle transazioni tra soggetti privati è consentito il libero uso dei buoni digitali di sconto fiscale, come strumento di pagamento fiduciario, nei limiti riconosciuti all’autonomia privata e della normativa vigente.

Art. 5.

(Gestione e struttura incaricata)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione della struttura incaricata dell’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge e, in particolare dell’introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Contabilità)

1. A fini contabili, all’atto dell’emissione i buoni digitali di sconto fiscale sono crediti d’imposta non pagabili, ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, e quindi non determinano un incremento del debito pubblico, ma rilevano ai fini della contabilità di Stato esclusivamente alla data della compensazione e per la quota di effettivo utilizzo.

Art. 7.

(Piattaforma digitale unificata)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l’istituzione della piattaforma digitale unificata e la realizzazione del relativo sito internet istituzionale, in cui confluiscono tutte le informazioni necessarie ai fini dell’implementazione dei buoni digitali di sconto fiscale su scala nazionale, nonché i dati delle transazioni avvenute su base volontaria con le modalità di cui alla presente legge.

2. La piattaforma digitale unificata gestisce i conti degli operatori economici residenti nel Paese, intesi quali persone fisiche, professionisti, titolari di imprese di qualsiasi natura e dimensione, istituti di credito e di intermediazione finanziaria, enti e associazioni, nonché soggetti istituzionali disponibili a effettuare transazioni attraverso i buoni digitali di sconto fiscale.

3. L’accesso alla piattaforma digitale unificata e ai conti correnti elettronici fiscali, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), può avvenire anche mediante l’utilizzo di qualunque dispositivo elettronico.

Art. 8.

(Clausola di salvaguardia)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni della presente legge e fatta salva l’adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 2:

a) l’aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali quando i buoni digitali di sconto fiscale possono essere esercitati, per scontare gli obblighi fiscali, dopo due anni dall’emissione;

b) l’aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali quando i buoni digitali di sconto fiscale, possono essere esercitati, per scontare gli obblighi fiscali, dopo due anni dall’emissione;

c) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette a partire dalla data in cui gli sconti fiscali diventano esercitabili; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, ovvero estensioni su base volontaria delle scadenze di utilizzo dei buoni digitali di sconto fiscale, offrendo al possessore un incremento del valore facciale dello sconto d’imposta se utilizzato dopo la scadenza originaria, ovvero collocamenti di buoni digitali di sconto fiscale di lunga scadenza per rimborsare debito in euro.

[Fonte: www.senato.it]

Testo ddl 2012
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