Percorso:

Disegno di legge n. 2043 – Modifiche al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RAUTI, BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, TOTARO e URSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2020

Modifiche al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, intervenendo sul codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, propone l’introduzione di modifiche in ordine ai criteri di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, per i volontari in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale esclusi delle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale.
La formulazione vigente della norma in argomento dispone che l’interessato, secondo modalità definite con decreto del Ministro della difesa, possa presentare domanda di riammissione nei casi in cui, successivamente all’esclusione e con riferimento al procedimento penale a suo carico, sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato; una formulazione, questa, che determina sul piano pratico e processuale, l’emersione di alcune contestate disparità di trattamento, non risultando idonea a garantire un equo trattamento comune di situazioni formalmente distinte, ma sostanzialmente analoghe.
In particolare, ai sensi degli articoli 704, comma 1-bis, e 2044-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010, il presupposto su cui verte la possibilità per gli interessati, esclusi a causa di un procedimento penale pendente a loro carico, di procedere a domanda di riammissione, è l’accertamento, da parte della magistratura, sia pure in momenti processuali diversi, dell’insussistenza del reato (o della infondatezza della notizia di reato) e dunque, della non colpevolezza dell’imputato. La normativa vigente dunque include tra le fattispecie processuali idonee a « giustificare » la domanda di riammissione: l’archiviazione (per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari) o la conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile e formula assolutoria, avendo accertato che « il fatto non sussiste » o « l’imputato non lo ha commesso » o « il fatto non costituisce reato ».
Con il presente intervento si propone dunque di estendere il novero delle fattispecie che di fatto consentono la riammissione alle procedure di immissione nei ruoli per coloro che sono stati esclusi in quanto a loro carico pendeva un procedimento penale, anche al sopravvenire di alcune cause estintive del reato e, in particolare, la remissione della querela e la prescrizione: interventi di buon senso, che servono a puntellare l’impianto di natura e cultura costituzionale garantista su cui si fonda il nostro ordinamento, pur mantenendo intatta la logica di preservazione dell’integrità dei componenti delle forze di sicurezza e difesa, la persistenza delle qualità morali e di condotta incensurabili che costituiscono requisito legale per l’accesso alle Forze di polizia.
Infatti, la remissione della querela (e relativa accettazione) estingue il reato prima che sullo stesso si sia formato il giudicato. Stesso effetto produce altresì la prescrizione. In entrambi i casi il giudice pronuncia infatti sentenza di non luogo a procedere, che sostanzialmente equivale a sentenza di assoluzione, per effetto della presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 704, comma 1-bis, le parole: « o che il fatto non costituisce reato » sono sostituite dalle seguenti: « , che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela o per prescrizione »;

b) all’articolo 2204-bis, le parole: « o che il fatto non costituisce reato » sono sostituite dalle seguenti: « , che il fatto non costituisce reato o che il reato è estinto per intervenuta remissione della querela o per prescrizione ».

Testo ddl 2043
[File pdf – 182 Kb]

[Fonte: www.senato.it]

Questa voce è stata pubblicata in Commissione Difesa - Attività, DDL prima firmataria.