Atto n. 3-03239
Pubblicato il 5 aprile 2022, nella seduta n. 422
DRAGO , GARNERO SANTANCHE’ , RAUTI , PETRENGA , MALAN – Al Ministro della giustizia. -Premesso che:
in seguito al conflitto russo-ucraino, risulterebbe che siano arrivati e continuino ad arrivare sul suolo italiano un cospicuo numero di minorenni stranieri non accompagnati (MSNA), che non potrebbero essere, né affidati, né adottati;
parrebbe che lo Stato di provenienza, attraverso organi istituzionali competenti per materia, abbia già assegnato dei tutori ai minori, per i quali è previsto il rientro in Ucraina non appena possibile;
l’Europa e la normativa italiana regolamentano il soggiorno dei MSNA, pur mancando un sistema di censimento e controllo fondamentale per garantire la tutela dei minori sotto ogni aspetto;
risulterebbe chiuso il “SIMA” (portale di presentazione dei progetti di accoglienza temporanea di minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con relativo mancato inserimento dei progetti di accoglienza temporanea dopo l’ingresso dei minori, che garantirebbe, inoltre, anche la mappatura dei minori presenti sul territorio;
la loro permanenza in Italia può essere gestita dalle associazioni di accoglienza temporanea, che individuano le famiglie accoglienti, secondo una procedura applicata da circa 30 anni a seguito del disastro di Chernobyl, messa in discussione “in questi giorni”, secondo quanto denunciato da alcune fonti giornalistiche, ovvero dopo l’arrivo di alcuni minori a Capo Vaticano, in Calabria, per i quali la Procura dei minori di Catanzaro, tramite la Prefettura, avrebbe voluto nominare le famiglie, non semplicemente accoglienti, bensì “affidatarie”, come tutori dei minori;
rilevato che:
nella presa in carico del minore straniero non accompagnato, occorre sempre garantire “l’interesse superiore del minore”, “l’ascolto del minore”, nonché garantire il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 8, par. 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
la nomina delle famiglie accoglienti come tutori produrrebbe un incidente diplomatico tra Italia e Ucraina, avendo la seconda già scelto, in riferimento alla normativa vigente nel proprio Paese, il tutore dei minori ucraini di cui sopra,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;
quali azioni intenda intraprendere nel più breve tempo possibile;
se ritenga opportuno procedere ad un ricorso ex art. 7 della Convenzione de L’Aja e della relativa legge di attuazione n. 64 del 1994, predisponendo la deliberazione del provvedimento di attribuzione di tutore internazionale al Tribunale per i Minorenni, in cui il provvedimento stesso deve avere attuazione.
[Fonte: www.senato.it]