Atto n. 4-00111
Pubblicato il 29 maggio 2018, nella seduta n. 7
LA PIETRA , BERTACCO , BALBONI , DE BERTOLDI , FAZZOLARI , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , MARSILIO , RAUTI , STANCANELLI – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:
ai sensi degli articoli 194 e 197 del testo unico delle norme in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, il diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ha valore abilitante ai fini dell’insegnamento nella scuola materna ed elementare, ora dell’infanzia e primaria;
in seguito all’istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, il legislatore, nel riconoscere valore abilitante a tale nuovo corso di studi, ha sancito al contempo che avrebbero conservato valore legale abilitante anche i diplomi dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002;
la natura abilitante di tali diplomi è stata riconosciuta per la prima volta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto n. 353 del 22 maggio 2014, ma soltanto ai fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, utilizzate per le supplenze;
con il precedente decreto n. 235 del 1° aprile 2014, il Ministero aveva, invece, precluso a tali docenti di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, utilizzate sia per le supplenze sia per le immissioni in ruolo;
la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha annullato il decreto ministeriale n. 235, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante per l’iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che la legge n. 296 del 2006 impone al Ministero di inserire nelle stesse, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, “i docenti già in possesso di abilitazione”;
tale orientamento è stato ribadito dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 3628, n. 3673, n. 3675, n. 3788 e n. 4232 del 2015, confermando l’illegittimità del decreto ministeriale n. 235 del 2014, poiché “lo stesso articolo 1 (…) della legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti (…) a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti”;
l’Avvocatura dello Stato si è costituita nei giudizi pendenti senza contestare la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ma sostenendo che lo stesso non sarebbe sufficiente per l’inserimento nelle GAE in quanto l’immissione nelle soppresse graduatorie permanenti avrebbe richiesto anche il superamento di un pubblico concorso, senza considerare che le GAE rappresentano già un pubblico concorso per soli titoli;
nonostante l’univoca e ormai consolidata posizione, la VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 364/2016, ha disposto la remissione all’adunanza plenaria del medesimo Consiglio della sola “questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”;
l’adunanza plenaria, con la sentenza n. 11/2017, ha rigettato l’appello di coloro che sono in possesso di diploma magistrale, nonostante, a quanto risulta agli interroganti, la loro lesiva esclusione sia avvenuta per l’orientamento incoerente del Ministero che si è più volte contraddetto nell’emanazione dei propri decreti;
se si dovesse dare un’applicazione generalizzata alla sentenza n. 11/2017, ben 55.000 diplomati si troverebbero non solo cancellati dalle GAE, dove avevano ottenuto l’inserimento con riserva, ma anche nell’impossibilità di lavorare sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie, posto che l’affermata assenza di abilitazione precluderebbe loro qualsiasi attività di insegnamento;
inoltre, la generale applicazione della sentenza n. 11/2017 condurrebbe al licenziamento di 6.669 insegnanti già assunti con contratti a tempo indeterminato e confermati in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova;
infine, condurrebbe alla revoca di 23.356 incarichi al 30 giugno o 31 agosto e di 20.110 supplenze brevi conferite ai possessori di diploma magistrale;
la disparità di trattamento tra insegnanti nella medesima condizione sostanziale è peraltro aggravata dal fatto che il Ministero ha consentito l’accesso alle graduatorie permanenti ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che fosse loro richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami, a cittadini in possesso di un titolo di abilitazione equiparabile al diploma di maturità magistrale, conseguito in altri Stati dell’Unione europea, in particolare in Romania;
la decisione dell’adunanza plenaria è stata contestata con un reclamo collettivo al Consiglio d’Europa, con un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché attraverso la presentazione di un ricorso per Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di emanare un provvedimento d’urgenza prima del 30 giugno 2018 per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019, attraverso la riapertura delle graduatorie ad esaurimento a tutto il personale docente in possesso di un’abilitazione all’insegnamento, nonché al fine di evitare sperequazioni tra i lavoratori della scuola pubblica italiana.
[Fonte: www.senato.it]