Atto n. 4-02418
Pubblicato il 5 novembre 2019, nella seduta n. 162
RAUTI – Al Ministro per la pubblica amministrazione. –
Premesso che:
l’articolo 14 della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevede la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
in particolare, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare “misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa”;
la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è un parametro previsto nelle agende politiche europee ormai da più di un ventennio;
la riforma introdotta con la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e le relative linee guida, ultima, la circolare n. 3 del 1° giugno 2017, recante “Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”, hanno reso obbligatoria per le amministrazioni l’attivazione di modalità di lavoro a distanza;
l’obiettivo, come noto, è quello di permettere, entro un triennio, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di usufruire di tale opportunità di riorganizzazione del proprio tempo di lavoro e di vita;
diverse amministrazioni pubbliche centrali e locali hanno realizzato progetti sperimentali di lavoro agile (smart working),
si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione di tale processo di riforma amministrativa;
entro quale termine e con quali tempistiche e modalità il Ministro in indirizzo ritenga di poter dare piena attuazione a tale riforma, prevedendo l’introduzione di tali nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.
[Fonte: www.senato.it]