Atto n. 4-02375
Pubblicato il 29 ottobre 2019, nella seduta n. 159
CALANDRINI , GARNERO SANTANCHE’ , IANNONE , LA PIETRA , MAFFONI , PETRENGA , RAUTI , TOTARO , URSO – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:
con la delibera n. 351 del 2019, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha affrontato, su richiesta di un’amministrazione comunale, la fattispecie diffusa tra gli enti locali, di affidare a professionisti esterni la propria struttura burocratica, gli incarichi per la progettazione di una determinata opera pubblica, senza avere nel proprio strumento economico le risorse per la realizzazione della medesima, imputandole al titolo II del predetto, con l’intento di intercettare, in un momento successivo, attraverso apposite forme di finanziamento, quelle necessarie per l’esecuzione del proposto intervento;
la sezione della Corte dei conti, nel definire la questione, ha stabilito che detti incarichi debbano essere necessariamente inseriti nel complessivo e più ampio quadro economico dell’opera all’esito di un’effettiva e concreta programmazione degli obiettivi perseguiti, con la conseguenza, che tutte le risorse e i mezzi finanziari per procedere nella fase di progettazione e nella conseguente realizzazione, debbano essere individuate necessariamente, ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso all’affidamento di un incarico, con l’utilizzo di risorse pubbliche, cui non faccia sicuramente seguito la realizzazione dell’intervento proposto, con conseguente insussistenza del necessario e concreto interesse pubblico;
il giudice contabile, nell’esprimere il suddetto parere, ha richiamato il disposto contenuto nell’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che, nell’individuare la progettazione in materia di lavori pubblici su tre specifici livelli tecnici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), impone la preventiva quantificazione delle spese per la realizzazione delle opere progettate e la redazione del relativo cronoprogramma di esecuzione;
più in particolare, il decreto ministeriale 1° marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71), all’art. 3 ha apportato diverse modifiche al principio contabile applicato in materia di contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Nello specifico, dalle modifiche introdotte da detta disposizione emerge che per la contabilizzazione, tra gli investimenti, delle spese per il livello minimo di progettazione dell’ente, ai fini della definizione degli indirizzi generali riguardati gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), è necessario preliminarmente individuare, in modo specifico, l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, con conseguente previsione delle forme di finanziamento necessarie per la sua realizzazione;
la Corte dei conti ritiene, pertanto, che il conferimento di un incarico relativo alle spese di progettazione, da contabilizzare tra le spese di investimento, vada inserito nell’ambito di una effettiva e concreta programmazione dell’opera, ove, di conseguenza, anche le risorse e i mezzi finanziari complessivi da utilizzare devono essere conosciuti o conoscibili ex ante, con un grado di attendibilità tale da evitare che si faccia ricorso a un affidamento non finalizzato al perseguimento di un concreto interesse pubblico. Risulta, altresì, indispensabile per i giudici contabili l’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica, quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile, nel rispetto del più generale criterio di diligenza, che deve sempre caratterizzare l’agire pubblico. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui si decida di far rientrare l’affidamento dell’incarico tra le spese correnti;
alla luce di tali principi emerge che l’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica, appare quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione;
in un simile contesto deve evidenziarsi che, stante l’endemica situazione di disagio economico in cui versa la stragrande maggior parte delle amministrazioni locali nel nostro Paese, queste dispongono, a mala pena, delle spese per ottenere il livello minimo di progettazione di un determinato intervento che intendono realizzare per lo sviluppo del loro territorio e non anche di quelle necessarie per sostenere la costruzione del medesimo;
gli interroganti vogliono evidenziare alcune rilevanti ripercussioni che tale delibera avrà sui criteri di attribuzione di finanziamenti pubblici a fondo perduto previsti da bandi europei, nazionali, regionali e destinati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche;
tra i criteri di selezione dei beneficiari dei finanziamenti è frequentemente inserito quello della cantierabilità dell’intervento o l’attribuzione di un punteggio più elevato per i livelli progettuali più avanzati. È dunque evidente che per avere una possibilità di ottenere il finanziamento l’ente deve essere in possesso di una progettazione esecutiva o almeno definitiva;
va rilevato che il finanziamento dell’opera con cui l’ente partecipa al bando pubblico è tutt’altro che certo, considerata l’ampia partecipazione che caratterizza i bandi che prevedono contributi finanziari a fondo perduto. Tale incertezza, per effetto della citata delibera, determina l’impossibilità di affidare la progettazione e quindi di partecipare al bando;
stante tale stato di cose, il necessario preventivo reperimento delle risorse economiche citate, rischia di rendere praticamente impossibile per le amministrazioni locali anche le più semplici forme di opera pubblica, non avendo la maggioranza delle suddette, sostanze nei propri conti economici atte a consentire tali realizzazioni, dovendo sempre e comunque far ricorso per tali iniziative a forme di finanziamento, che presuppongono forme concorsuali e pertanto un minimo di alea che sembra essere esclusa dai giudici contabili;
a parere degli interroganti tale configurazione rischia di innescare un vero e proprio circolo vizioso nell’economia degli enti locali, in grado di mandare in crisi lo sviluppo del territorio;
in tale situazione si potrebbe verificare concretamente che un bando che richieda progettazioni avanzate vada deserto;
ciò comporta che al fine di un autentico perseguimento del concreto interesse pubblico e della semplificazione che sottende allo sviluppo infrastrutturale ed edile del Paese, è urgente individuare una semplificazione in detta attività procedimentale che possa risolvere una simile antinomia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente intervenire, anche con provvedimenti normativi, al fine di individuare soluzioni amministrative che possano contemperare la duplice esigenza di rispettare i principi di buon andamento della pubblica amministrazione con la necessità, in particolar modo stringente per gli enti con limitate risorse di bilancio, di poter accedere, anche tramite la realizzazione di progetti nella loro mera fase preliminare, al finanziamento di opere pubbliche;
se, in particolare, non ritenga di effettuare una valutazione in ordine alle modalità di accesso alle forme di finanziamento in questione, al fine di evitare la possibile antinomia evidenziata, e la conseguente paralisi soprattutto per le piccole amministrazioni locali.
[Fonte: www.senato.it]