Percorso:

Interrogazione a risposta scritta – Atto n. 4-03923 – Al Ministro della giustizia

Atto n. 4-03923

Pubblicato il 29 luglio 2020, nella seduta n. 246

RAUTI , BALBONI – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

da notizie di stampa si apprende di supposte anomalie nella trattazione ed assunzione di provvedimenti inerenti ai minori da parte del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, oggetto di un esposto presentato presso il Tribunale di Campobasso competente sul controllo dell’attività dello stesso Tribunale;

in particolare si sostiene che sarebbe prassi del Tribunale dei minorenni de L’Aquila assumere provvedimenti di allontanamento dei minori dalla famiglia sulla base esclusivamente delle relazioni del servizio sociale competente o del consulente tecnico d’ufficio nominato dall’organo giudiziario, senza procedere, come imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale, alla preventiva audizione del minore ultra dodicenne, alla convocazione del genitore per l’eventuale contestazione degli addebiti oltre a non considerare quanto riferito da altre persone ed ancor più grave da organi pubblici terzi, tutto ciò nonostante non sussistano ragioni di urgenza;

premesso altresì che:

sarebbero almeno 5 i casi oggetto dell’esposto;

vi è indicato il caso di una signora che, dopo aver precedentemente ottenuto l’affido, si sarebbe vista allontanare il figlio minore pur non essendoci segnalazioni particolari né dagli organi scolastici né tantomeno dai servizi sociali territoriali;

vi è descritto poi il caso di una coppia di coniugi per i quali il Tribunale dei minori avrebbe stabilito la perdita del diritto genitoriale a seguito di una dichiarazione ai servizi sociali locali di uno dei due figli minori della coppia, dalla quale si desumeva una situazione di pericolo per gli stessi, in relazione alla presenza di un soggetto terzo frequentante l’ambito familiare: in tal caso, malgrado la successiva relazione contraria del consulente d’ufficio nominato dal Tribunale dei minori de L’Aquila, non vi sarebbe stato nessun mutamento dello stato dei fatti;

si richiama inoltre il caso di un cittadino che, dopo un periodo di affido condiviso, avrebbe ricevuto la sospensione della responsabilità genitoriale con divieto di contatti liberi, apparentemente senza motivo alcuno;

si indica il caso di un cittadino che avrebbe perso la responsabilità genitoriale malgrado una relazione del centro salute mentale di Giulianova e un parere del procuratore della Procura minorile avessero dato giudizio favorevole alla ripresa dei contatti con il minore;

infine, vi sarebbe un ultimo caso, che presenterebbe anomalie dal punto di vista procedurale ancor più gravi poiché risulta che il Tribunale dei minori de L’Aquila avrebbe comunicato al servizio sociale territorialmente competente il contenuto delle decisioni discusse in camera di consiglio ancor prima che il decreto motivato fosse pubblicato e notificato alle parti coinvolte e ai difensori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare nell’ottica di tutela dei minori, di concreta attuazione del diritto all’ascolto e ripristino del diritto di visita;

se intenda attivare i propri poteri ispettivi presso il Tribunale per i minorenni de L’Aquila, al fine di verificare i presupposti per l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, considerata l’estrema delicatezza e gravità della questione.

[Fonte: www.senato.it]

Interrogazione al Ministro della Giustizia – Tribunale minorenni de L’Aquila
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