Atto n. 4-06582
Pubblicato il 10 febbraio 2022, nella seduta n. 402
RAUTI , BALBONI , CALANDRINI , GARNERO SANTANCHE’ , PETRENGA , IANNONE , LA PIETRA – Al Ministro della salute. -Premesso che:
di recente, con un comunicato congiunto, oltre 70 associazioni hanno duramente commentato la bozza di decreto ministeriale che dovrebbe istituire i comitati etici, previsti dalla “legge Lorenzin” (legge n. 3 del 2018), in sostituzione dei circa 90 comitati territoriali, ai quali spetterebbe il compito di emanare i pareri nei casi di eutanasia negli ospedali;
è condivisibile l’analisi avanzata dalle associazioni: “in un settore – quello, appunto, dei Comitati etici – finora dominato dal caos normativo, che ha visto nel corso degli anni la sovrapposizione di assetti differenti e la mancata attuazione della ‘legge Lorenzin’ n. 3/2018, il ministro della Salute pretende che un atto amministrativo, qual è un proprio decreto, salti a piè pari il Parlamento e dia (non chiesta, né dovuta) attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019, come è scritto esplicitamente all’articolo 1 comma 3 della bozza, ‘in relazione ai casi riguardanti richieste di suicidio medicalmente assistito'”;
considerato che:
in questo senso, l’intervento del Ministro in indirizzo appare irrituale perché si sovrappone a una competenza che, come è scritto nella sentenza citata oltre che nella stessa Costituzione, la Consulta affida esclusivamente al Parlamento; fornisce della sentenza un’interpretazione sulla quale la discussione in Parlamento è appena iniziata nella competente Commissione; stravolge la funzione dei comitati etici, il cui assetto può essere modificato solo per legge, visto che proprio una legge (la stessa legge n. 3 del 2018, all’articolo 2, comma 10) attribuisce loro competenza esclusivamente “per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali” e non più per altre residue ed eventuali funzioni; la recente sentenza dalla Corte costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 580 codice penale, ha reso quello delle cure palliative un passaggio pregiudiziale per qualsiasi trattamento di fine vita ed i pazienti avranno maggiore libertà di scelta solo quando avranno a disposizione alternative a quelle che, di fatto, anticipano la loro morte, secondo una prassi che ormai è lecito definire un vero e proprio suicidio medicalmente assistito;
inoltre, risulta contraddittorio parlare di “libertà di scelta” in mancanza di vere alternative offerte ai malati che non hanno altra possibilità se non quella di porre fine alle proprie sofferenze, non solo per la gravità delle condizioni fisiche in cui versano, ma anche per l’indifferenza di un sistema che li tratta come “malati di scarto”; la materia è di esclusiva competenza del Parlamento, come sancito dalla Corte costituzionale, e quindi un atto amministrativo, o comunque di rango secondario, come il decreto ministeriale, non può sostituire la disciplina legislativa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconsiderare la bozza di decreto citato e se intenda adottare iniziative per garantire, nel rispetto del principio di indisponibilità della vita umana, la piena attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 in materia di valorizzazione e diffusione della terapia del dolore e delle cure palliative.
[Fonte: www.senato.it]