Percorso:

Interrogazioni a risposta orale – Atto n. 3-01163 – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Atto n. 3-01163

Pubblicato il 9 ottobre 2019, nella seduta n. 153

CALANDRINI , BERTACCO , DE BERTOLDI , IANNONE , LA PIETRA , MAFFONI , RAUTI , GARNERO SANTANCHE’ , URSO – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. –

Premesso che:

l’Italia ha fatto dell’eccellenza del proprio patrimonio agroalimentare un punto di forza in Europa e nel mondo. L’indicazione obbligatoria di origine permette di riconoscere il vero made in Italy e tutelare il lavoro e i prodotti di qualità degli agricoltori;

appare evidente che la contraffazione e l’adulterazione di prodotti alimentari rappresentino un grave rischio per la salute, soprattutto quando vengono utilizzati ingredienti di bassa qualità o addirittura tossici provenienti da altri Paesi;

si rileva che per fare scelte consapevoli, i consumatori devono conoscere il luogo di raccolta e trasformazione degli alimenti, l’origine degli ingredienti e maggiori informazioni sui metodi di produzione e di lavorazione. Un’etichetta chiara che indichi l’origine degli ingredienti aiuta a prevenire e a combattere gli scandali alimentari che mettono in pericolo la salute;

sono emersi dati allarmanti dallo studio effettuato da Coldiretti, in merito al valore del falso made in Italy agroalimentare che nel mondo avrebbe superato i 100 miliardi di euro, con un aumento record del 70 per cento nel corso dell’ultimo decennio;

a parere degli interroganti l’indicazione di origine degli ingredienti sull’etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali, che danneggiano la nostra economia. I cittadini italiani ed europei hanno il diritto di essere protetti e di ricevere informazioni accurate sul cibo che scelgono di acquistare;

si evidenzia che la Commissione europea ha pubblicato, sia pur dopo 5 anni dal termine indicato nell’art. 26, par. 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, una bozza di regolamento di esecuzione che stabilisce le norme per l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento quando è diverso da quello indicato per l’alimento (art. 26, par. 3). L’applicazione del regolamento di esecuzione è prevista a partire dal 1° aprile 2019, ma ancora molti sono gli aspetti da valutare, specialmente sotto il profilo del diritto dei consumatori ad essere correttamente informati;

in particolare, la bozza di regolamento, pur affrontando finalmente il tema dell’etichettatura, non fornisce una risposta alla richiesta di tutti quei cittadini che in diversi Paesi europei, tra i quali l’Italia, hanno partecipato alle consultazioni pubbliche per ottenere maggiori informazioni sull’origine degli alimenti e dell’ingrediente primario in relazione ai prodotti trasformati;

per soddisfare le esigenze dei propri cittadini, Italia, Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Lituania e Romania hanno adottato decreti nazionali per disciplinare l’obbligo di indicazione dell’origine per diversi alimenti, un chiaro successo della mobilitazione di cittadini e organizzazioni sensibili ai temi della qualità del cibo;

risulta che, nell’attuale testo, la bozza di regolamento adottata dalla Commissione europea comporti, invece, una perdita di tutele per il consumatore, che non avrà diritto di conoscere il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento e del suo ingrediente primario, se non quando sia l’imprenditore a fornire tali informazioni;

gli interroganti rilevano come nessuna considerazione sia stata riservata alla disciplina sulle pratiche commerciali sleali, di cui alla direttiva 2005/29/CE, tanto è vero che risulta un’evidente asimmetria informativa a danno del consumatore. L’imprenditore è, così, libero di decidere se indicare l’origine dell’alimento e può anche scegliere il grado di precisione dell’informazione circa la provenienza dell’ingrediente primario (Unione europea-non Unione europea; area geografica compresa fra più Stati membri o Paesi terzi; Stato membro o Paese terzo, eccetera); è libero, ancora, di non indicare l’origine dell’ingrediente primario, anche quando abbia registrato un marchio che richiami l’origine dell’alimento o utilizzi un’indicazione geografica protetta, dal momento che la bozza di regolamento non si applica né ai marchi registrati, né alle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012;

inoltre, non risulta garantita l’applicazione della normativa europea di settore che già prevede norme obbligatorie sull’origine per alcune categorie di alimenti come il latte fresco, il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine, eccetera;

infine, gli interroganti rilevano come sul tema si è registrata un’importante mobilitazione nazionale da parte dei consumatori che hanno aderito alla raccolta firme proposta da Coldiretti e Campagna amica “Stop cibo falso”, a favore di una corretta, chiara ed inequivocabile etichettatura, che aiuti a prevenire e combattere gli scandali alimentari che mettono in pericolo la salute, prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia, e che aiuti i consumatori a fare scelte consapevoli, grazie alle informazioni circa il luogo di raccolta e trasformazione degli alimenti, l’origine degli ingredienti e le informazioni sui metodi di produzione e di lavorazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che il Governo italiano dia chiari indirizzi alla Commissione europea, affinché in tutti i negoziati commerciali sia garantita, senza eccezioni, l’effettiva indicazione dell’origine degli alimenti e quella degli ingredienti primari (quando diversa da quella del prodotto finito), impedendo che la combinazione del principio della fabbricazione sufficiente con quello di ultima trasformazione sostanziale, contenuto nel codice doganale, possa risultare ingannevole per le scelte dei consumatori;

se non ritenga di invitare il Parlamento europeo ad esprimere il proprio parere sulle questioni esposte, evidenziando come la bozza di regolamento proposta ecceda le competenze della Commissione e vada pertanto coinvolto il Parlamento europeo nella sua revisione.

[Fonte: www.senato.it]

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