Atto n. 4-01772
Pubblicato il 6 giugno 2019, nella seduta n. 119
CALANDRINI , CIRIANI , RAUTI , IANNONE , URSO , LA PIETRA , MAFFONI , TOTARO – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e della salute. –
Premesso che:
i commi 51 e 52 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), hanno previsto l’abrogazione delle agevolazioni sull’imposta sul reddito delle società (IRES) per una pluralità di enti che svolgono attività di primaria e fondamentale importanza per la vita amministrativa, sociale, sanitaria e solidaristica nazionale;
in particolare, il comma 51 ha abrogato l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che disponeva la riduzione dell’IRES alla metà (dal 24 al 12 per cento), nei confronti, tra gli altri, degli “enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza” (lett. a));
gli interroganti rilevano come tale provvedimento incida negativamente sul funzionamento, ed in alcuni casi sull’esistenza stessa dei citati enti, determinando una significativa contrazione delle risorse per il perseguimento delle relative finalità, considerate in molti casi sussidiarie all’azione delle istituzioni dello Stato, con notevoli criticità emergenti rispetto agli aspetti economici e patrimoniali;
ciò ha la conseguenza inevitabile di una significativa limitazione dell’operatività nei diversi settori in cui tale pluralità di enti è chiamata ad operare, in un ambito, quello socio-assistenziale e sanitario, nel quale, oltretutto, si assiste da anni ad una progressiva e costante riduzione dei conferimenti statali;
si rileva in particolare come tale misura sia suscettibile di impattare notevolmente, e negativamente, sulle aziende sanitarie pubbliche, in ragione della corrispondente contrazione della platea di strutture assistenziali e conseguente riversamento dell’utenza sulle stesse, che andrà ad allargare la consistenza della spesa pubblica necessaria al sovvenzionamento di tali enti;
tali strutture, peraltro, sono già colpite, da una parte, dal costante e progressivo aumento degli oneri amministrativi e gestionali e, dall’altra, dalla riduzione dei finanziamenti derivanti dal Fondo sanitario nazionale;
si evidenzia inoltre come l’impatto negativo più significativo potrebbe riguardare le strutture ospedaliere private accreditate, che si vedono privare improvvisamente di questa importante agevolazione, che consentiva loro di far fronte, seppur faticosamente, alle altre penalizzazioni che tali strutture hanno subito in questi ultimi anni;
detti soggetti sono già penalizzati in quanto, in base al combinato disposto dagli articoli 19, comma 5, e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cosiddetto pro-rata d’indetraibilità Iva), si vedono preclusa la possibilità di portare in detrazione la totalità, o la quasi totalità dell’IVA pagata a monte sugli acquisti di beni e servizi inerenti alla propria attività, per la quota parte percentuale risultante dal rapporto tra le operazioni esenti effettuate ai sensi del medesimo decreto ed il totale delle operazioni attive;
appare evidente come tra le molteplici conseguenze negative di tale intervento vi sia un sostanziale incremento a carico dei soggetti interessati dalla misura dei costi sia diretti che indiretti e relativi quindi ai maggiori esborsi economici da sostenere per tutta una serie di voci legate alle diverse e specifiche attività di settore, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli per l’acquisto di materie prime, per l’adeguamento normativo e quelli per i costi del personale;
a parere degli interroganti, in considerazione del ruolo sussidiario svolto dagli enti e soggetti interessati dall’agevolazione soppressa, la riduzione dell’imposta sul reddito delle società andava, semmai, integrata con una destinazione vincolata delle somme risparmiate, in un reimpiego atto a favorire un innalzamento qualitativo, in termini di miglioramento ed innovazione, nell’erogazione dei servizi in favore degli utenti;
un meccanismo, quest’ultimo, accompagnato da una corrispondente riduzione dei costi dei servizi e la contestuale previsione di adeguate forme di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature dei dispositivi medico-diagnostici, nonché la formazione professionale del personale sanitario o potenziando l’offerta specialistica;
appare necessario adottare in materia misure di revisione dell’intervento normativo al fine di ripristinare urgentemente le agevolazioni abrogate, quantomeno nei confronti delle strutture sanitarie, pubbliche e private, anche in considerazione della loro primaria importanza e dei servizi di rilevanza offerti ai cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente promuovere una modifica di quanto innovato dall’articolo 1, commi 51 e 52, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per reintrodurre le previgenti agevolazioni IRES per la platea di enti che svolgono attività di primaria e fondamentale importanza per la vita amministrativa, sociale, sanitaria e solidaristica della nazione;
se non intendano valutare l’opportunità di prevedere, unitamente al ripristino della riduzione della metà dell’imposta sul reddito delle società (IRES) nei confronti, tra gli altri, delle strutture sanitarie pubbliche e private, una destinazione vincolata delle somme risparmiate, in un reimpiego atto ad innalzare i livelli qualitativi dei servizi erogati in favore dell’utenza.
[Fonte: www.senato.it]