Atto n. 4-04755
Pubblicato il 12 gennaio 2021, nella seduta n. 290
RAUTI , DE CARLO , LA PIETRA , MAFFONI , URSO , GARNERO SANTANCHE’ , PETRENGA – Ai Ministri della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia. –
Premesso che:
l’articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, dispone che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro”;
la pubblicità da parte di aziende straniere di una pratica vietata nel nostro Paese rientra nella fattispecie punibile ai sensi dell’art. 414 del codice penale, e, in particolare, la norma menzionata punisce la condotta di “istigazione”, consistente in qualsiasi fatto diretto a suscitare o rafforzare l’altrui proposito criminoso, nonché la condotta di “apologia”, consistente nell’azione diretta a provocare l’esecuzione di delitti e la violazione di norme penali mediante la rievocazione pubblica di un episodio criminoso;
risulta alla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, per averlo constatato personalmente sui propri account social e in particolare sul social network “Facebook”, che, in palese ed evidente violazione delle disposizioni citate, è circolazione un’inserzione pubblicitaria, sponsorizzata dalla “Canadian medical care Italy”, in cui si promuove la pratica della “GPA” (o “gestazione per altri”, dunque, la maternità surrogata);
la prima firmataria, digitando successivamente su Google le parole “maternità surrogata”, ha verificato come i primi due risultati della ricerca figurassero due ulteriori inserzioni pubblicitarie a pagamento (in particolare, “surrogacyitaly” e “maternita-surrogata-centro”);
un’inserzione pubblicitaria ha per definizione l’obiettivo di diffondere messaggi con lo scopo di trasformarli in atteggiamenti positivi da parte del pubblico, persuadendo, fidelizzando o seducendo il potenziale cliente, pertanto, nel caso di specie, l’azienda straniera che fa inserzioni pubblicitarie promuovendo un atto illecito induce i cittadini italiani a commettere un reato;
appare opportuno rimarcare come la maternità surrogata, diversamente dalle altre tecniche di procreazione medicalmente assistita ammesse dalla legge n. 40 del 2004, coinvolgendo una donna estranea alla coppia che condivide il progetto genitoriale, è in grado di determinare la scissione della maternità in tre diversi ruoli: la madre gestante, genetica e sociale;
tale frammentazione della figura materna costituisce una peculiarità della surrogazione di maternità proprio perché, in altre ipotesi di procreazione medicalmente assistita, come ad esempio la donazione di ovuli, si determina soltanto la scissione tra madre genetica e madre biologica;
le conseguenze della tripartizione dei ruoli connessi alla surrogazione di maternità comporta, inevitabilmente, notevoli ripercussioni sull’individuazione giuridica della figura materna che, ai sensi dell’art. 269, comma 3, del codice civile è colei che partorisce: una disposizione, quest’ultima, che costituisce il caposaldo dell’istituto della filiazione naturale, espressione di un principio fondamentale e di ordine pubblico posto a presidio di un diritto inviolabile della persona e della dignità umana, come lo è il diritto all’identità personale e alla sua collocazione nel contesto sociale;
appare opportuno ricordare come la Corte di cassazione (Cassazione civile, sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001) abbia qualificato il divieto di surrogazione di maternità, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, come regola posta a presidio di beni giuridici fondamentali tra i quali la “la dignità umana – costituzionalmente tutelata – della gestante e l’istituto dell’adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto perché soltanto a tale istituto, governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici con il nato”;
la pubblicizzazione di tale pratica contrasta inoltre con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
ancora, il disvalore per la surrogazione di maternità quale pratica “che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane” è stato affermato altresì dalla sentenza n. 272 del 2017 della Corte costituzionale;
nel nostro ordinamento non può essere considerata lecita qualsiasi disposizione del proprio corpo in virtù dell’autonomia individuale e il diritto della madre gestante di non essere oggetto o mezzo di pretese altrui, in particolare dei genitori intenzionali, trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;
sanzionare le aziende che violano la normativa italiana significa proteggere i valori che il nostro legislatore ha voluto proteggere, la dignità della donna in primis, ma, soprattutto, quello di certezza del diritto, principio fondamentale in “uno stato di diritto, anch’esso un bene universale e assolutamente primario, e che include il rispetto delle procedure, la qualità della comunicazione politica e pubblica, l’indipendenza della giurisdizione”,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze ed eventualmente in modo congiunto, non considerino necessario attivarsi con sollecitudine per eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti descritti, assicurando il rispetto dei dettami costituzionali e normativi vigenti nel nostro ordinamento e posti a presidio di una piena ed effettiva tutela di diritti inviolabili.
[Fonte: www.senato.it]