Atto n. 4-05052
Pubblicato il 10 marzo 2021, nella seduta n. 305
BARBARO , RAUTI – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. –
Premesso che:
si apprende a mezzo stampa che il magistrato William Mwilanya Asani, incaricato delle indagini sull’agguato in cui sono morti l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista congolese Mustapha Milambo, sia stato vittima di un agguato nella medesima area;
tale gravissima circostanza conferma il particolare livello di rischio della regione e accresce la convinzione che l’obiettivo dell’attentato fosse, peculiarmente, il nostro ambasciatore e, quindi, il nostro Paese; senza un intervento concreto, potrebbero verificarsi gravi episodi simili per i nostri connazionali in Congo;
a parere degli interroganti, la portata di questo tragico evento impone di ricostruire, puntualmente, il processo organizzativo di attribuzione delle responsabilità e dei poteri gestionali, decisionali e di spesa finalizzati alla tutela del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche in raffronto con le misure che la legge richiede alle aziende che operano in analoghi contesti critici;
risulta quindi necessario analizzare quali siano le misure intraprese per valutare e gestire i rischi inerenti al contesto locale per l’incolumità degli italiani, a partire proprio dal personale in forza alla sede diplomatica, nella Repubblica democratica del Congo;
dalla ricostruzione dell’evento del 22 febbraio 2021 alla data odierna sembrano emergere, infatti, inquietanti elementi di stridente contrasto tra le misure di sicurezza richieste dalla normativa italiana, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla best practice di protezione del personale all’estero rispetto alle misure effettivamente adottate per la tutela delle vittime;
atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro “si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questo ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto della ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”, e tenuto conto che, “in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”,
si chiede di conoscere:
quale sia stato il datore di lavoro di riferimento e di quali deleghe, poteri e strutture organizzative fosse dotato e quali misure di valutazione del rischio abbia parimenti intrapreso per tutelare l’ambasciatore Attanasio e il carabiniere Iacovacci;
se l’ambasciata d’Italia in Congo abbia redatto il documento di valutazione dei rischi o se tale documento sia stato redatto a livello dell’amministrazione centrale, ovvero se manchi del tutto tale documento e conseguentemente a chi imputare la carenza della adozione di congrue misure antinfortunistiche;
se risulti veritiera la notizia che l’ambasciatore Attanasio avesse chiesto il rafforzamento della scorta; in caso affermativo, quali siano state le ragioni del diniego;
se risulti vero che in seno al Ministero degli affari esteri è prassi far sottoscrivere una liberatoria al personale che si reca all’estero.
[Fonte: www.senato.it]