Discussa in: Mozioni nn. 49, 51, 53, 54 (testo 2), 55, 56 e 58 contro la violenza sulle donne il 14 novembre 2018 (svolta)
Atto n. 1-00049
Pubblicato il 14 novembre 2018, nella seduta n. 58
RAUTI , CIRIANI , GARNERO SANTANCHE’ , BALBONI , BERTACCO , FAZZOLARI , IANNONE , MARSILIO , ZAFFINI , LA PIETRA , MAFFONI
Il Senato,
premesso che:
il 25 novembre ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999) e che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere;
la “Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne” (CEDAW, Convention on the elimination all forms of discrimination againts women), adottata nel 1979 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, rappresenta il principale testo internazionale sui diritti delle donne ed impegna gli Stati a sancire la parità di genere nelle loro legislazioni nazionali, ed a garantire alle donne efficace protezione contro le discriminazioni e, altresì, ad adottare misure per eliminare tutte le forme di discriminazione;
la quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne (Pechino, 1995) segna un passaggio storico e culturale fondamentale, con la proclamazione che i diritti delle donne sono diritti umani e che la violenza di genere costituisce una violazione dei diritti fondamentali;
numerose convenzioni ONU e carte regionali prescrivono responsabilità istituzionali ed impegni precisi per gli Stati sottoscrittori, anche nell’adozione di misure atte a cambiare la cultura degli stereotipi e dei pregiudizi, cultura che è alla base delle violenze sulle donne, nonché l’adozione di strumenti di protezione delle vittime;
la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei ministri dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, impegna gli Stati firmatari, con norme giuridicamente vincolanti ed armonizzate al livello europeo, a prevenire ed a contrastare le violenze contro le donne ed a proteggere e sostenere le vittime contro qualsiasi forma di violenza, ed in particolare a prevenire la violenza domestica, a proteggere le vittime, a perseguire i trasgressori, riaffermando la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione;
i più recenti dati Istat (“Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia”) evidenziano che la violenza sulle donne è un fenomeno sommerso e strutturale, e che sono in aumento i casi di violenze; l’EURES stima un aumento degli omicidi di donne, uno ogni due giorni e mezzo, e che i femminicidi (ovvero gli omicidi di donne in ragione del loro genere) rappresentano frequentemente l’atto ultimo ed estremo di una catena persecutoria di violenze e di sopraffazioni di natura psicologica, fisica, sessuale, economica, lavorativa e sociale;
i dati forniti annualmente dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) confermano che la violenza di genere costituisce una questione strutturale, un fenomeno di dimensioni globali, un flagello che rappresenta la prima causa di morte delle donne. Una “malattia sociale”, trasversale a tutte le latitudini geografiche, alle appartenenze etniche, ai ceti sociali, alle religioni ed alle età;
l’Italia ha un corpo giuridico articolato e consolidato per combattere il fenomeno delle violenze di genere: la legge n. 66 del 1996, recante “Norme contro la violenza sessuale”, sancisce che gli atti di violenza sessuale non sono più “reati contro la moralità pubblica ed il buoncostume” ma “reati contro la persona”; la legge n. 38 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 11 del 2009, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, introduce una nuova fattispecie di reato (art. 612-bis del codice penale), punisce le minacce insistenti, le molestie assillanti e le violenze che, per la loro sequenza continuativa e modalità aggressiva, incidono sulla tranquillità ed incolumità personali e violano la sfera privata; la legge n. 119 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, reca norme per la prevenzione ed il contrasto della violenza domestica e di genere;
la legge n. 119 del 2013, in attuazione dell’art. 5 della Convenzione di Istanbul, prevede l’adozione di un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere e relativi stanziamenti. Il piano prevede una pluralità di azioni: campagne di pubblica informazione e sensibilizzazione; promozione in ambito scolastico delle corrette relazioni tra i sessi nonché di tematiche antiviolenza e antidiscriminazione; potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza e protezione delle vittime di violenza di genere e di stalking; formazione specializzata degli operatori; collaborazione tra istituzioni; raccolta ed elaborazione dei dati; previsione di specifiche azioni positive;
il piano straordinario prevede altresì il coinvolgimento delle associazioni impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza presenti sul territorio,
impegna il Governo:
1) ad attuare in maniera efficace tutto quanto previsto dal piano d’azione nazionale straordinario e di durata biennale, con l’obiettivo di raggiungerne la piena applicazione;
2) ad assumere le iniziative attuative del piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020), monitorando la loro ricaduta, la valutazione dei risultati ottenuti e l’effettiva efficacia per le donne vittime di violenza ed i loro figli;
3) ad intraprendere tutte le opportune iniziative di competenza al fine di garantire la protezione delle donne e dei loro figli;
4) a promuovere una parità effettiva e sostanziale tra uomo e donna attraverso azioni di sensibilizzazione, e l’adozione di specifici programmi di educazione scolastica finalizzati alla prevenzione della violenza nonché alla diffusione di linee guida per una comunicazione improntata al rispetto delle differenze di genere;
5) ad adottare strategie efficaci per prevenire tutte le forme di violenza: fisica, psicologica, sessuale, lavorativa ed economica;
6) a garantire che le risorse ripartite nella Conferenza Stato-Regioni (a cominciare da quelle stabilite nella Conferenza del maggio 2018) siano erogate con regolarità e puntualità, assicurando il funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio ed eliminando le disparità regionali nell’offerta dei servizi alle vittime di violenza;
7) a verificare con la costituenda Commissione di inchiesta sul femminicidio i costi economici e sociosanitari della violenza, nonché la raccolta dei dati relativi agli omicidi di donna con motivazione di genere;
8) ad informare il Parlamento sulle attività della cabina di regia prevista per dare impulso alle politiche di prevenzione e contrasto della violenza, nonché sul neonato Comitato tecnico antiviolenza costituito con decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità e alle politiche giovanili;
9) a favorire l’attuazione della legge n. 4 del 2018, che tutela gli orfani per di crimini domestici, al fine di renderla pienamente operativa;
10) a non introdurre nel disegno di legge di bilancio per il 2019 riduzioni delle risorse destinate al Fondo per le politiche relative alle pari opportunità e più in generale a tutte le politiche per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e per la promozione di un’effettiva parità di genere.
[Fonte: www.senato.it]