Percorso:

Atto Senato n. 1433 – Norme in materia di indennità supplementare per il personale militare delle Forze Speciali dell’Esercito «acquisitore obiettivi» e «ranger»

Iter
24 luglio 2019:  da assegnare

Iniziativa Parlamentare
Isabella Rauti (FdI)

Cofirmatari
Luca Ciriani (FdI),
Ignazio La Russa (FdI),
Alberto Balboni (FdI),
Stefano Bertacco (FdI),
Nicola Calandrini (FdI),
Andrea de Bertoldi (FdI),
Giovanbattista Fazzolari (FdI),
Daniela Garnero Santanche’ (FdI),
Antonio Iannone (FdI),
Patrizio Giacomo La Pietra (FdI),
Gianpietro Maffoni (FdI),
Gaetano Nastri (FdI),
Giovanna Petrenga (FdI),
Massimo Ruspandini (FdI),
Achille Totaro (FdI),
Adolfo Urso (FdI),
Francesco Zaffini (FdI)

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data 24 luglio 2019; annunciato nella seduta n. 138 del 25 luglio 2019.

Classificazione TESEO
INDENNITA’ MILITARI
Classificazione provvisoria

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

____________________

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei Senatori

RAUTI – CIRIANI – LA RUSSA – BALBONI – BERTACCO – CALANDRINI – DE BERTOLDI – FAZZOLARI – GARNERO SANTANCHE’ – IANNONE – LA PIETRA – MAFFONI – NASTRI – PETRENGA – RUSPANDINI – TOTARO – URSO – ZAFFINI

NORME IN MATERIA DI INDENNITÀ SUPPLEMENTARE PER IL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE SPECIALI DELL’ESERCITO «ACQUISITORE OBIETTIVI» E «RANGER»

Onorevoli Senatori!

Il presente disegno di legge interviene, con finalità integrative, sulla disciplina relativa alle indennità operative del personale militare, e precisamente: sull’articolo 9 di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, che regola il regime della «indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie e per incursori subacquei», e conseguentemente, l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 52, l’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171. La finalità perseguita con l’intervento qui proposto, risponde all’esigenza di introdurre il necessario adeguamento alle trasformazioni organizzative che, nel corso del tempo, hanno riguardato il personale militare, con particolare riguardo ai recenti provvedimenti di riorganizzazione del comparto delle Forze Speciali dell’Esercito.

Al riguardo, appare utile ricordare che il Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l’emanazione della «Direttiva per il potenziamento del Comparto Operazioni Speciali» (26 aprile 2018), recepita ed attuata con la Pubblicazione interforze «La dottrina interforze per le Operazioni Speciali» (PID/O 3.5 del 26 ottobre 2018), ha sancito l’estensione di tutti i compiti principali assegnati alle Forze Speciali dell’Alleanza Atlantica (NATO «Special Operations Forces» – SOF) anche al 4° reggimento alpini paracadutisti «Ranger» e al 185° reggimento paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RAO) «Folgore», prevedendone così l’elevazione al rango di «Forze Speciali» (al pari dei colleghi «Incursori»). Il processo di «validazione» si è concluso con l’esercitazione «Notte Scura 2018», condotta dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), che ha sancito il conseguimento dell’intero spettro delle capacità operative tipiche delle «Forze Speciali» da parte del 4° reggimento alpini paracadutisti «Ranger» e al 185° reggimento paracadutisti Ricognizione e Acquisizione Obiettivi (RAO) «Folgore». Tale evoluzione capacitiva e, quindi, stata formalmente assunta nell’ambito degli ordinamenti della Difesa attraverso l’emanazione delle nuove «Missioni» istituzionalmente assegnate a queste unità.

Come illustrato sul sito istituzionale dell’Esercito Italiano, i «Ranger» sono «Operatori di Forze Speciali che coniugano le capacità delle specialità da montagna (alpini) e delle aviotruppe (paracadutisti) idonee per la condotta di Operazioni Speciali in ogni contesto operativo e in particolare allo svolgimento di Azioni Dirette sfruttando il principio della massa».

Gli «Acquisitori Obiettivi», (come da nota descrittiva riportata dallo stesso sito istituzionale dell’Esercito Italiano), appartengono a quella categoria di operatori, «infiltrati dal cielo, a mezzo di aviolancio con la tecnica della caduta libera piuttosto che via mare», che «muovono in completa clandestinità, in tutti gli scenari operativi ed in ogni ambiente naturale (desertico, continentale, montano e urbano) “oltre le linee nemiche”, in completo isolamento tattico, per la raccolta di informazioni utilizzando equipaggiamenti tecnologicamente avanzati o per azioni cinetiche, condotte principalmente con modalità “stand-off“, su obiettivi altamente paganti».

Il personale dell’Esercito appartenente a tutte le categorie (Ufficiale, Sottufficiale, Graduato e Volontario di Truppa) che formula espressa richiesta di entrare a far parte di una delle unità di «Forze Speciali» dell’Esercito (sia «Incursori», sia «Acquisitori Obiettivi» o «Ranger»), viene selezionato e formato secondo i medesimi criteri e requisiti. Al termine di uno specifico iter selettivo e formativo della durata di circa due anni, acquisisce la specializzazione di «Incursore», «Acquisitore Obiettivi» o «Ranger» ed entra nei ranghi dei rispettivi reggimenti di Forze Speciali.

Dal punto di vista operativo, gli assetti del 4° reggimento alpini paracadutisti «Ranger» e del 185° reggimento paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi (RAO) «Folgore» sono abitualmente impiegati nei Teatri Operativi, dal Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), per l’assolvimento dei compiti tipici delle «Forze Speciali», anche all’interno degli stessi dispositivi operativi in cui sono impiegati i colleghi «Incursori».

In considerazione dell’elevato livello di rischio che caratterizza la tipologia di attività addestrative ed operative delle Forze Speciali in argomento, appare ragionevole, nonché rispondente al generale principio di parità di trattamento tra categorie omogenee ed affini, estendere il regime dell’indennità supplementare già vigente per la categoria degli «Incursori», di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, anche a questa tipologia di Forze Speciali.

disegno di legge

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78)

  1. All’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
  2. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie, per incursori subacquei, “Acquisitori Obiettivi” e “Ranger”»;
  3. al comma 2, dopo le parole «presso centri e nuclei aerosoccorritori,», inserire le seguenti: «nonché al personale dell’Esercito “Acquisitore Obiettivi” e “Ranger” in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali».
  4. infine, aggiungere il seguente comma:

«Per il personale dell’Esercito “Acquisitore Obiettivi” e “Ranger” in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali, la misura percentuale dell’indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell’indennità di impiego operativo di base. Inoltre, al personale dell’Esercito “Acquisitore Obiettivi” e “Ranger” in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali è, altresì, corrisposta l’indennità supplementare mensile per operatore delle Forze Speciali già prevista dal DPR 11 settembre 2007 n.171 art. 6».

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2009, n. 52)

  1. All’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sopprimere il comma 9.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171)

All’articolo 6, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171, dopo le parole «del brevetto militare di incursore», aggiungere le seguenti: «, nonché al personale dell’Esercito “Acquisitore Obiettivi” e “Ranger” in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali».

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 4 milioni e 150 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 – 2022 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo ddl 1433
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[Fonte: www.senato.it]

DDL indennita’ RANGER
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