L’Ufficio di Presidenza, previsto dagli artt. 20 e 22 dello Statuto, è formato dal Presidente del Consiglio regionale, da due vicepresidenti e da tre segretari, due componenti sono esponenti della minoranza.
Nell’Ufficio di Presidenza è garantita una equilibrata presenza delle donne. L’Ufficio di Presidenza, eletto all’interno del Consiglio nella sua prima seduta, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale, esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi. Garantisce e tutela le prerogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio.
L’Ufficio di Presidenza, al rinnovo del Consiglio, resta in carica per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.
[Fonte: http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/ufficio_presidenza.php?vms=120&vmf=15]